Attualità

Covid, lo Stato deve sempre pagare i danni anche se il vaccino non è obbligatorio

SALENTO – Nel dibattito sull’obbligatorietà o meno del vaccino anti Covid, si dimentica spesso il fatto che la Corte Costituzionale si è più volte pronunciata su questa polemica e ha stabilito il principio secondo cui lo Stato deve sempre pagare i danni, anche se il vaccino in questione non è obbligatorio. E questo perché si è in presenza di una campagna in favore di una vaccinazione.

A ricordarlo interviene l’avvocato tributarista Maurizio Villani.

Bisogna partire -spiega- dalla Legge n. 210 del 25 febbraio 1992 che, all’art. 1, comma 1, dal titolo “Lesioni o infermità derivanti da vaccinazioni”, testualmente dispone:

“Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.”

Questo articolo, però, è stato più volte dichiarato incostituzionale con diverse pronunce della Corte Costituzionale. Perché, ad esempio, non contempla la vaccinazione antipoliomielitica, quella antiepatite B, oppure il caso in cui gli operatori sanitari riportino danni per un’infezione contratta a seguito di contatto con sangue di pazienti affetti da epatiti, o chi contragga epatiti a seguito di trasfusioni. E ancora: mancano, nell’articolo, le vaccinazioni contro morbillo, parotite e rosolia, ma anche il vaccino antinfluenzale e quello per l’epatite A.

In sostanza, la Corte ha stabilito che “in presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò di per sé rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli”.

Quindi, in conclusione, Villani ribadisce che “indipendentemente da previsioni legislative, la Corte Costituzionale … ha chiarito che lo Stato, a determinate condizioni mediche, deve sempre risarcire i danni anche se il vaccino Covid – 19 non è obbligatorio”.

 

 

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