Attualità

Distanza obbligatoria tra esercizi commerciali, il Tar: da considerare il percorso più breve che non violi norme di circolazione

LECCE –  Il TAR Lecce, ha rislto una controversia sul rispetto della distanza minima di 300 mt. tra due rivendite ordinarie di generi di monopolio, con annessa ricevitoria. L’impugnativa era stata proposta dal titolare di una rivendita di Maglie, che contestava il mancato rispetto della distanza di legge da parte di altra rivendita, che aveva ottenuto dall’Agenzia dei Monopoli l’autorizzazione al trasferimento della propria sede in altra via. Asseriva il ricorrente che la distanza tra le due rivendite ordinarie sarebbe risultata inferiore a 300 metri lineari, precisamente 285 metri. Resisteva in giudizio il titolare della rivendita trasferita, difeso dall’Avv. Pietro Quinto, il quale ha sostenuto in giudizio che il rispetto della distanza minima va calcolata non in maniera empirica, bensì nel rispetto delle norme della circolazione, alle quali si devono attenere anche i pedoni. Per risolvere il contrasto tra le parti il TAR ha disposto una verifica, nominando un tecnico, il quale, con riferimento alla fattispecie in esame, ha ipotizzato tre possibili percorsi tra le due rivendite, sulla base di criteri alternativi. E’ risultato un percorso (A) di 194 metri lineari , presupponendo la possibilità di un attraversamento pedonale tra due strade. Un secondo percorso (B), della lunghezza di 301 metri lineari, superando le strisce pedonali, non regolari, ma con l’attraversamento di un’area privata utilizzata come parcheggio. Una terza ipotesi con una lunghezza di 312 metri lineari , senza alcuna controindicazione. Il TAR, condividendo le argomentazioni dell’Avv. Quinto, ha affermato che l’Agenzia dei Monopoli, aveva legittimamente autorizzato il trasferimento, tenendo conto delle ultime due ipotesi ,entrambe con una distanza superiore ai 300mt.. Il principio di diritto affermato dal TAR è che “la distanza tra le rivendite speciali e ordinarie di tabacchi deve essere determinata avendo a riferimento il percorso pedonale più breve, ma sempre e comunque senza violare le norme della circolazione viaria”

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