LECCE- “A seguito dell’emanazione del Decreto Legge del 25 marzo ed in particolare di quanto disposto dall’articolo 5 su sanzioni e controlli che ha meglio definito la natura delle sanzioni conseguenti alla violazione delle misure di contenimento della pandemia da covid 19, le condotte di violazione delle stesse misure, salvo il reato piĂą grave ( ovvero l’ipotesi della violazione della quarantena) non integrano piĂą ipotesi penalmente rilevanti”. Lo scrive ai vari comandi il procuratore della Repubblica Leonardo Leone de Castris. L’art 4 del decreto in questione recita infatti che “non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o di ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanitĂ . Risultano pertanto inapplicabili le violazioni in esame , salvo, appunto per l ipotesi di violazione della quarantena nel solo caso di positivitĂ al virus.” La richiesta della Procura della Repubblica, ai vari comandi è quella di disporre che tutte le comunicazioni inerenti la verbalizzazione di illeciti (tranne quelle che costituiscono reato) , “non siano trasmeesese a questa Procura della Repubblica, che conseguentemente – si legge – non prenderĂ piĂą a carico la comunicazione di Polizia Giudiziaria”.