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Porto Cesareo, così il Tar crea precedente contro lo smantellamento dei lidi

PORTO CESAREO- Con due sentenze, il Tar Lecce blocca lo smantellamento di lidi, nel periodo invernale, a Porto Cesareo. Crea così un precedente importante almeno per tutte le altre strutture per le quali è stata chiesta e non ancora rilasciata l’autorizzazione per il mantenimento annuale delle strutture. È un tema caldo in un momento in cui controlli di polizia locale e discussione politica riguardano, sul tema, tutto il Salento.

Due i ricorsi presentati da Hookipa srl e dal titolare di uno stabilimento, al fine di ottenere l’annullamento della nota con la quale nell’ottobre di un anno fa il responsabile del settore Urbanistica del Comune ha disposto che, “malgrado la pendenza del procedimento autorizzativo per il mantenimento annuale e nonostante il parere urbanistico favorevole, le strutture dovranno essere smontate entro il termine perentorio previsto nei titoli edilizi autorizzativi in corso di validità”, dunque il 31 ottobre di ogni anno per tutte le strutture balneari. Il Comune non si è costituito in giudizio.

Il Tar annulla i provvedimenti dell’ente spiegando che il Comune avrebbe dovuto esaminare la pratica, compiere un’istruttoria, e poi accogliere o rigettare l’istanza di mantenimento, senza farlo d’emblée.

Lo dice alla luce dell’intero quadro normativo, dal Piano paesaggistico regionale del febbraio 2015 alla legge regionale del 10 aprile di quell’anno che prescrive che “ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno solare”. Il 29 ottobre, sempre del 2015, venne firmato l’accordo interistituzionale tra Prefettura di Lecce, Soprintendenza e ANCI, per precisare che, nelle more della definizione dei procedimenti volti a conseguire il rilascio dei titoli o la modifica di quelli già ottenuti, le strutture balneari “… potranno essere mantenute”. Un passaggio ribadito in sostanza anche con la circolare regionale del 6 settembre 2016.

E’ alla luce di tutto ciò che i provvedimenti del Comune sono ritenuti illegittimi, perché non hanno tenuto conto del diritto sopravvenuto negli ultimi anni. E neanche del principio giurisprudenziale per cui “ è doveroso soprassedere all’attuazione di ogni misura ripristinatoria od afflittiva in materia edilizia ogni qualvolta e fintantoché penda un procedimento autorizzativo dal cui esito potrebbe discendere la possibilità di legittimazione e mantenimento del manufatto che si sarebbe dovuto rimuovere”.

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