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Gare appalti, parere Anac solo prima del contenzioso: lo stabilisce il Consiglio di Stato

MATINO – Il Consiglio di Stato, in un contenzioso riguardante l’appalto di refezione scolastica del Comune di Matino affidato alla ditta La Fenice, difesa dall’Avv. Pietro Quinto, ha affermato un importante principio di diritto afferente i rapporti fra i pareri di precontenzioso di ANAC ed i ricorsi giurisdizionali. Secondo il Consiglio di Stato la possibilità di rivolgersi all’ANAC nel corso di una gara per sollevare problemi di legittimità della procedura non é più ammissibile se sono già decorsi i termini di impugnativa in sede giurisdizionale. Ed era questo che si era verificato nel contenzioso riguardante la gara di appalto del Comune di Matino, atteso che la società Impegno Solidale, dopo il decorso dei termini per impugnare l’esito della gara svolta dal Comune, difeso dall’Avv. Angelo Vantaggiato, si era rivolta all’ANAC per far valere pretesi profili di illegittimità del procedimento, ed aveva quindi impugnato il provvedimento dell’ANAC di reiezione dell’istanza di precontenzioso.

Si tratta, commenta l’Avv. Pietro Quinto, di una interpretazione dei criteri applicativi di una norma del Codice degli Appalti di particolare rilievo pratico, che ha dato luogo a vari problemi interpretativi ed applicativi. Dispone l’art. 211 che relativamente alle questioni che possono insorgere durante lo svolgimento delle procedure di gara, sia la stazione appaltante che le ditte partecipanti possono sottoporre all’ANAC istanze per risolvere criticità interpretative circa la legittimità degli atti del procedimento. Il rimedio previsto dal Codice degli Appalti è di natura precontenziosa – sottolinea l’Avv. Quinto – che serve quindi a prevenire o evitare un contenzioso in sede giurisdizionale, tanto ciò è vero che le parti possono convenire sulla vincolatività del parere ANAC. Non è invece ammissibile che uno strumento di precontenzioso serva a dilatare i termini dell’impugnativa in sede giurisdizionale o addirittura a sovrapporre al contenzioso tra le parti in gara e la stazione appaltante un ulteriore contenzioso circa il merito del parere reso dall’ANAC.

La sentenza emessa nella vicenda di Matino, che ha respinto l’impugnativa avverso il parere ANAC che dava ragione al Comune e all’impresa aggiudicataria La Fenice, costituisce un autorevole precedente che fa chiarezza su una delle tante questioni di complessa interpretazione che appesantiscono, rendendola particolarmente difficoltosa, l’applicazione del Codice degli Appalti – conclude l’Avv. Quinto – che dovrebbe, così come auspicato dagli Enti Locali e dalle organizzazioni di categoria imprenditoriali, essere oggetto di un urgente intervento di revisione e sistemazione.

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