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Il Tar blinda l’interdittiva antimafia a Rosafio, perché genero del boss Pippi Calamita

LECCE- L’interdittiva antimafia alla Geotec Ambiente, la società di Gianluigi Rosafio, resta in piedi. Anzi, a distanza di undici anni dal momento in cui è stata emessa, il Tar di Lecce la blinda, nonostante, tra l’altro, l’assoluzione nel processo che ha visto Rosafio imputato per gestione e traffico di rifiuti con l’aggravante di aver agito per agevolare l’associazione mafiosa. Lui è il marito della figlia del boss di Taurisano Giuseppe Scarlino, noto come Pippi Calamita. E questo basta per evitare che possa tornare ad avere rapporti con le pubbliche amministrazioni.

I giudici amministrativi della Seconda Sezione si sono espressi con una sentenza pubblicata in mattinata, rigettato un ricorso proposto nel 2007 contro la Prefettura di Lecce e l’allora Consorzio Ato Sud Salento Bacino Le/3. Puntava a ottenere l’annullamento della nota con cui, il 7 giugno 2007, la Prefettura rilasciò all’Ato l’informazione antimafia e di tutti gli atti presupposti e successivi. A resistere in giudizio sono stati il prefetto e il Ministero dell’Interno. All’udienza del febbraio scorso, i legali di Rosafio hanno ribadito l’esistenza, a loro avviso , di un eccesso di potere per falsità dei presupposti, oltre che di un difetto di istruttoria e di motivazione. Per il Tribunale (consigliere estensore Carlo Di Bello), però, hanno torto. E per diversi motivi.

Innanzitutto, giurisprudenza dice che l’interdittiva antimafia viene adottata per prevenire e non per sanzionare il rischio di inquinamento mafioso. Pertanto, non deve necessariamente esserci “un rapporto di contiguità o di una vera e propria affiliazione dell’esponente aziendale all’associazione criminale”, perché basta “il rischio di condizionamento delle scelte societarie che deriva dal tentativo di infiltrazione mafiosa”. E questo può consistere anche solo in collegamenti parentali che darebbero sostanza al criterio del più «probabile che non». È il caso di Rosafio, secondo i magistrati amministrativi.

La Prefettura di Lecce ha fondato il proprio giudizio di permeabilità mafiosa sulla base di tre ordini di motivazioni: la qualità di “noto pluripregiudicato” di Rosafio; l’essere stato già rinviato a giudizio per il concorso nel reato continuato di gestione e traffico di rifiuti con l’aggravante di aver agito per agevolare l’associazione mafiosa; la terza ragione sono i rapporti di “… stretta parentela con il pluripregiudicato Giuseppe Scarlino di Taurisano”. Il dato che sia stato rinviato a giudizio per quei fatti, aggravati dal metodo mafioso, “giustifica senz’altro l’adozione della misura – hanno argomentato i magistrati – e nessun rilievo assume la successiva assoluzione”. A ciò si aggiunge che il suocero Giuseppe Scarlino era allora al regime di “carcere duro” di cui all’art. 41-bis. Queste ultime due motivazioni sono ritenute sufficienti a sorreggere l’interdittiva. Rosafio è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.

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