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Ricorsi elettorali, il Tar: i Sindaci di Novoli e Miggiano restano in carica

LECCE- Il sindaco di Novoli Marco De Luca rimane tale. Era accaduto che nella scheda elettorale il cognome del candidato sindaco avversario, Roberto Nitto, era stato riportato erroneamente sulle schede elettorali come “De Nitto”. Quel “De” ha fatto sì che il candidato impugnasse al Tar l’esito elettorale del maggio scorso. L’errore tipografico, secondo i ricorrenti, aveva ingenerato dubbi e confusione, al punto che gli elettori, non trovando il nome “Nitto”, avevano finito per non votarlo.

Lo scarto finale era stato di circa 500 voti, ma l’errore sulla scheda era –secondo i ricorrenti- giusto motivo per rivotare. L’attuale Sindaco, difeso dall’avv. Pietro Quinto, ha invece sostenuto che l’errore fosse riconoscibile anche perché sulla scheda, e accanto al rigo in cui compariva il nome, c’era il contrassegno della lista collegata che riportava a chiare lettere il cognome “Nitto”.

“L’elettore in questo caso non poteva avere dubbi –afferma l’avv. Quinto- anche perché i manifesti elettorali e tutta la campagna elettorale avevano consentito all’elettore di conoscere pienamente i nomi dei candidati”.Il TAR di Lecce ha accolto questa tesi richiamando il fondamentale principio della strumentalità delle forme e l’altrettanto fondamentale principio della conservazione delle operazioni elettorali.

Respinto anche il ricorso presentato a Miggiano: il TAR ha accolto la tesi difensiva del Sindaco Michele Sperti, confermandolo primo cittadino. Sempre alle scorse consultazioni per il rinnovo dell’amminstrazione comunale, in cui lo scarto è stato di 9 voti; il candidato sconfitto ha proposto ricorso sostenendo che i voti espressi dagli elettori con accompagnatori -cinque erano gli elettori con il morbo di Parkinson- avessero violato il principio di segretezza del voto perché, pur in mancanza di necessità, l’elettore si sarebbe fatto accompagnare da un’altra persona. A sostenere la piena legittimità delle elezioni è stato sempre l’avv. Pietro Quinto, che ha sottolineato come la certificazione medica rilasciata dal medico della ASL non potesse essere messa in discussione. Nel momento in cui il medico attesta che l’elettore non ha la possibilità di votare da solo e deve essere assistito da un accompagnatore, non è possibile mettere in dubbio quanto attestato dal medico. L’handicap psichico -dice il legale- si era tradotto in un problema fisico che impediva l’espressione autonoma del voto. I giudici hanno escluso che i Presidenti di seggio dovessero verificare l’effettiva menomazione e l’effettivo impedimento al voto anche perché –hanno sottolineato- nessuna contestazione era stata verbalizzata.

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