Ambiente

Cromo esavalente nel cemento, 67 associazioni diffidano Tap: “stop ai lavori”

MELENDUGNO- Sono 67 le associazioni che hanno formalmente diffidato la società Tap a sospendere i lavori di costruzione del microtunnel a Melendugno, in contrada San Basilio, alla luce delle analisi di Arpa che confermano la presenza di Cromo esavalente nel cemento utilizzato per il pozzo di spinta.

Questa la motivazione alla base della diffida, redatta dai legali Michele Carducci, Elena Papadia e Raffaele Cesari: “Il valore riscontrato risulterebbe pari a 11,3 parti per milione, quando invece la soglia massima prevista dal D.M. 10 maggio 2004 è di 2 parti per milione, considerato che la Direttiva europea 2003/53/CE, recepita in Italia attraverso il decreto ministeriale della salute D.M. 10 maggio 2004, proibisce la commercializzazione e l’impiego di cemento o di preparati contenenti cemento che, quando idrati, contengono più dello 0,0002% (2 ppm) di cromo idrosolubile esavalente, determinato come percentuale in massa sul cemento secco”.

Il cromo esavalente, com’è noto, è definito cancerogeno per l’uomo, scarsamente presente in natura, ed è classificato dall’Istituto Superiore della Sanità come agente derivante da attività industriali.

Anche sul superamento delle concentrazioni soglia c’è un braccio di ferro: Tap ha contestato le analisi di Arpa Puglia rimarcando che non esistono limiti normativi di riferimento, poiché quelli riportati nel D.M. 5.2.1998, utilizzato come norma tecnica in questo caso, si applicano ai rifiuti oggetto di recupero e non alle materie prime, come invece il cemento analizzato. Tuttavia, Arpa è stata chiara: “ai fini esclusivamente qualitativi”, va usato come limite quello delle concentrazioni soglia della stessa sostanza definiti per le acque sotterranee. E in questo caso lo sforamento c’è.

Le 67 associazioni aggiungono dell’altro: il decreto del ministero della Salute del 2004 opera in funzione dei principi europei di precauzione e in questo caso è prioritario il diritto alla salute tutelato dalla Costituzione.

Dunque, la diffida a “sospendere il prosieguo delle attività nell’area del pozzo di spinta in località San Basilio; ad attendere l’esito dei procedimenti penali pendenti a suo carico per l’accertamento definitivo dei fatti e delle responsabilità connesse all’evento ambientale accertato; a garantire la leale cooperazione con le Istituzioni preposte a controlli e verifiche, a partire dalla Provincia di Lecce in occasione della convocazione di cui al prot. 1597/2019 dell’11 gennaio 2019, privilegiando la tutela prioritaria del diritto alla salute”.

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