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Salvemini: “Con buona pace di chi ha definito la maggioranza abusiva”

LECCE  – “Ci auguriamo che l’ordinanza odierna induca i consiglieri di centro destra a ritenere il Consiglio Comunale il luogo del confronto democratico e non – come finora avvenuto – il teatro di un immaginario e surreale colpo di Stato. Attendiamo fiduciosi”.
Questo il commento alla decisione del Consiglio di Stato del sindaco di Lecce Carlo Salevemini, affidato ad un post su Facebook.

“Con buona pace di chi – pochi giorni fa – ha nuovamente definito la maggioranza “abusiva, priva di legittimazione politica e amministrativa”.
E parla di un’ordinanza dai contenuti molto interessanti:
“le questioni di diritto che caratterizzano la presente controversia implicano l’interpretazione da dare all’art. 73 comma 10-seconda parte del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 secondo i diversi canoni letterale, logico-sistematico e della coerenza costituzionale;
sotto questo profilo occorre una disamina e una puntualizzazione propria della sede di merito, anche al fine di ripercorrere analiticamente le acquisizioni cui sinora è pervenuta in proposito la giurisprudenza di questo Consiglio;
l’esecutività della sentenza di primo grado deve essere sospesa”.

“Come si vede -dice Salvemini- il massimo organo della giustizia amministrativa ribadisce un’evidente complessità della controversia”.

Il vicesindaco Delli Noci: “I leccesi hanno deciso e scelto questa Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Salvemini e da me. Hanno scelto il nostro programma, la nostra visione di città. E noi, dal giorno dopo l’insediamento,abbiamo dimostrato di voler mantenere quel patto con i cittadini. Ora basta assenze ingiustificate, basta pretesti. È tempo di lavorare tutti insieme per il bene di tutti”.

Anche Antonio Rotundo riprende le parole dell’ordinanza stessa:

“…nelle more, continua a prevalere l’esigenza di poter provvedere re adhuc integra, già evidenziata nel decreto del Consigliere delegato reso nella fase monocratica del presente incidente cautelare, per cui l’esecutività della sentenza di primo grado deve essere sospesa”.

 

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