AttualitĂ 

Ritardo aereo di oltre 6 ore: compagnia condannata al risarcimento

LECCE- Saranno risarciti i passeggeri del volo FR8832 Brindisi / Eindhoven del 22.03.2016, con arrivo previsto nella cittadina olandese alle 22.15, che hanno subito un ritardo di oltre sei ore. Giunti all’aeroporto di Brindisi ed effettuato il check-in, venivano fatti salire a bordo dell’aereo ma, poco prima del decollo, il pilota interrompeva la fase di rullaggio per un presunto problema tecnico, riconduceva l’aeromobile presso il parcheggio e i passeggeri venivano ricondotti nella zona partenze. Dopo circa quattro ore di attesa, il volo FR8832 finalmente decollava (alle ore 23.50) ma, in ragione della chiusura (alle 24.00) dell’aeroporto di Eindhoven, era dirottato presso l’aeroporto di Colonia, dove atterrava intorno alle ore 02.00 del 23.03.2016. I malcapitati passeggeri venivano quindi trasportati in bus dall’aeroporto di Colonia all’aeroporto di Eindhoven, destinazione finale del viaggio, dove giungevano alle ore 04.20 del 23.03.2016, ossia con oltre sei ore di ritardo rispetto all’orario previsto. Peraltro, l’aeroporto di Eindhoven alle 04.20 era ancora chiuso e il servizio bus organizzato dal vettore li abbandonava per oltre un’ora all’aperto e al freddo. Altra vittoria per gli utenti rivoltisi a Codici Lecce, che ottengono il riconoscimento della compensazione pecuniaria, del risarcimento danni e del rimborso per le spese dell’albergo, per la notte di cui non hanno beneficiato.

Ora una coppia di passeggeri che si è rivolta a Codici Lecce sarĂ  risarcita, perchĂ© è giunta a destinazione con ritardi superiori ai limiti fissati dalla normativa europea. Il Giudice di Pace di Brindisi ha accolto integralmente le domande avanzate dal difensore degli attori e segretario di Codici Lecce, avv. Stefano Gallotta. In assenza di riscontro alla richiesta di indennizzo avanzata nei confronti di Ryanair, i coniugi hanno citato la compagnia irlandese dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi. Gallotta spiega: “Questa pronunzia è molto importante in quanto consolida un orientamento giurisprudenziale che, prendendo le mosse dal Regolamento CE 261/2004, dalla Convenzione di Montreal del 1999 e dalle molteplici pronunzie rese negli ultimi anni dalla Corte di Giustizia Europea, ha ripreso vigore anche in Italia, riconoscendo ai passeggeri, vittime di cancellazioni e ritardi, non solo l’indennizzo, ma anche l’ulteriore ristoro per i disagi subiti dai passeggeri e il rimborso per le spese sostenute in conseguenza dell’evento imputabile alla compagnia”.

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