LECCE – La Commissione tributaria di primo grado di Lecce ha totalmente annullato il sollecito di pagamento del Consorzio di Bonifica Arneo per l’anno 2018. Secondo i giudici – che hanno accolto le eccezioni presentate dall’avvocato tributarista Maurizo Villani – la prova del beneficio diretto e specifico grava sull’ente impositore. Nel caso preso in esame – essendo stati convenuti sia il concessionario che il Consorzio di bonifica, “sull’una o sull’altra parte pubblica ricadeva facoltà di assolvere al relativo onere”.
Una sentenza che ha fatto leva anche su numerose sentenze della Corte di Cassazione, in particolare la 2241 del 2015 laddove viene precisato che “il Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l’onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell’esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo”.
Insomma, spetta all’ente impositore o al concessionario dimostrare anzitutto la comprensione dell’immobile nel perimetro di contribuenza in relazione all’ambito operativo del corrispondente piano di classifica. E quand’anche il Consorzio avesse adempiuto a questo onere, il ricorrente può presentare le proprie consulenze dettagliate e corredate da precisi riferimenti censuari, planimetrici e fotografici per provare l’eventuale infondatezza del tributo richiesto.