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Concorsi pubblici, il Tar: la prova pratica non può essere sostituita con una scritta

LECCE – Il concorso prevedeva tre prove: una scritta, una pratica e una orale. Ma la seconda, quella pratica, è stata sostituita da un’ulteriore prova scritta. Ora il Tar afferma che questa sostituzione è illegittima.

Il concorso in questione era per la copertura di 4 posti di dirigente farmaceutico presso l’ASL di Lecce. E quattro candidati, rappresentati dall’avv. Pietro Quinto- hanno presentato ricorso al Tar.

“In un concorso pubblico la prova pratica prevista dal bando non può essere sostituita da una prova scritta” hanno affermato i giudici amministrativi accogliendo il ricorso.

I ricorrenti, superata la prova scritta, non avevano superato la prova pratica che la Commissione aveva fatto svolgere come un’ordinaria prova scritta, motivo per il quale la questione è stata portata davanti ai giudici.

L’Avv. Quinto ha dimostrato che la sostituzione della prova pratica con un’ulteriore prova scritta presentava molteplici profili di illegittimità: violazione delle previsioni del bando; irragionevolezza ai fini della verifica della capacità professionale; violazione del principio dell’anonimato atteso che gli elaborati dovevano essere consegnati alla Commissione con l’indicazione nominativa dei candidati.

Secondo il bando in questione, la prova pratica consisteva in tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. Invece questa prova si era tradotta nello svolgimento di un elaborato scritto, firmato dal candidato, concernente una dispensa con prescrizioni del Servizio Sanitario Nazionale e illustrazione della normativa di riferimento. Il TAR ha accolto i motivi di ricorso, evidenziando in particolare come le modalità di svolgimento della prova pratica attraverso un elaborato scritto violassero un principio fondamentale dei concorsi pubblici e cioè quello dell’anonimato che garantisce la correttezza e imparzialità delle decisioni della Commissione. Il TAR ha quindi disposto l’annullamento della cosiddetta prova pratica nelle modalità in cui era stata svolta. Una decisione che ha valenza di carattere generale per tutti i concorsi pubblici. Nel caso di specie, la Commissione dovrà reiterare lo svolgimento della prova pratica conformemente alle previsioni del bando con l’ammissione di tutti i candidati che avevano già superato la prova scritta. In tal modo l’Amministrazione potrà verificare in concreto la capacità professionale dei concorrenti in relazione ai posti messi a concorso.

 

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