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Bosco Morciano, il Tar Puglia: legittimo il Piano paesaggistico regionale

SALENTO- Il TAR Puglia conferma la legittimità del Piano paesaggistico regionale che ha tutelato come bosco un’area coperta da macchia mediterranea. La questione riguarda alcuni suoli del Comune di Morciano di Leuca, una zona “turistico residenziale” oggetto di un piano di lottizzazione approvato anche dalla Regione nel 1982 ma finora non realizzato.

I proprietari avevano lamentato che il Pptr avesse cristallizzato l’operatività degli strumenti urbanistici attuativi – come i piani di lottizzazione – solo fino alla loro efficacia (10 anni) e l’operatività della norma del Putt sui “territori costruiti” solo per un anno dall’approvazione definitiva del Pptr stesso. Inoltre, hanno sostenuto i ricorrenti, il suolo in questione non avrebbe le caratteristiche «sia quantitative che qualitative» per essere definito “bosco”. Il TAR ha rigettato i motivi di ricorso.

In primo luogo, secondo i giudici amministrativi, la decisione di consentire alla norma del Putt relativa agli strumenti urbanistici attuativi dei Comuni di operare fino alla loro validità decennale non era per nulla obbligata. Infatti è stata una scelta di deroga, concordata con lo Stato, alla norma del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004) per cui «a far data dalla approvazione del piano [paesaggistico] le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici». Il piano di lottizzazione, sostengono i giudici, risale ad oltre 30 anni fa e non risulta mai convenzionato per la parte di territorio oggetto di ricorso tipizzata bosco dal Pptr.

Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, il TAR ha rilevato situazioni a dir poco preoccupanti ed ha bacchettato non poco i ricorrenti. Questi ultimi, a seguito di perizia tecnica, sostenevano che, sì, vegetazione in forma di macchia mediterranea era presente nell’area del piano di lottizzazione ma non nella quantità tale da essere considerato “bosco” secondo la normativa di settore (decreto legislativo n. 227/2001, poi decreto legislativo n. 34/2018). I giudici amministrativi hanno invece rilevato che la perizia era stata effettuata nel maggio 2015 mentre i rilievi aerofotografici per l’elaborazione del Pptr erano del 2006. In questo lasso di tempo di nove anni si sono verificate «alcune sostanziali modifiche dell’area boschiva individuata dal Pptr […]. Il confronto tra le due riproduzioni fotografiche mostra infatti che alcune delle aree boscate risultano trasformate con la scomparsa della vegetazione […] Non risulta però – stigmatizzano i giudici – che tale trasformazione, che ha evidentemente portato ad una riduzione dell’area coperta dalla macchia, sia mai stata oggetto di regolare autorizzazione». Insomma, il fatto che sia stata sottratta vegetazione arbustiva ed arborea da quell’area in un periodo in cui le norme paesaggistiche erano già operanti, tutto sta a significare tranne che la tutela debba venire meno. Anzi, lì sono stati commesse probabilmente azioni illecite.

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