BARI – Sull’ordinanza regionale di chiusura delle scuole, risalente al 28 ottobre scorso, il Tar Bari ha scelto di non entrare nel merito: quel provvedimento di Emiliano, il 6 novembre, è stato sostituito da una nuova ordinanza che le scuole le riapre e lascia ai genitori la libertà di decidere il tipo di didattica per i propri figli. Inutile dunque – secondo i giudici del Tribunale Amministrativo – continuare a dibattire su quella scelta originaria (oggetto di tre ricorsi) che, ad oggi, non ha più alcun effetto.
Il risultato? Tutto resta com’è: scuole aperte, in capo alle famiglie la scelta tra D.A.D o frequenza in classe.
In precedenza – lo ricordiamo – lo stesso Tar, con provvedimento cautelare monocratico d’urgenza, aveva sospeso proprio quella prima ordinanza della discordia. Il Dpcm del 3 novembre e il provvedimento del Tribunale spinsero poi Emiliano ad un dietrofront.
Il Codacons – che aveva presentato ricorso con un gruppo di genitori – alla luce di quanto stabilito dai giudici, si riserva adesso di intraprendere ulteriori iniziative “in difesa dei diritti degli studenti” spiega. L’associazione a difesa dei consumatori – rappresentata dall’avvocato Luisa Carpentieri – si dice comunque soddisfatta del risultato raggiunto, pur non condividendo neanche la seconda ordinanza regionale, “poiché intrisa – dicono dal Codacons – di posizioni giuridicamente inaccettabili“.
L’avvocato Pietro Quinto – che ha rappresentato un gruppo di genitori ricorrenti – ha fatto presento ai Giudici come il Presidente Emiliano, nella nuova ordinanza, avesse di fatto riconosciuto che in Puglia non vi erano le condizioni per garantire la didattica a distanza ed è per questo che ha emanato il nuovo provvedimento. “Il Tar di Bari ha preso atto di questo – commenta il legale – e ha inoltre confermato quanto da me eccepito: il nuovo DPCM aveva fatto perdere efficacia a quel provvedimento regionale. Ne deriva, dunque, un principio di grande rilevanza: lo spazio di intervento per le Regioni vi è soltanto fino a quando, in una specifica materia, non interviene il Governo centrale“.
Passaggio focale, questo, rimarcato anche dall‘avvocato Alberto Pepe, difensore di un altro gruppo di genitori ricorrenti. “Il TAR Bari – spiega – ha così smentito le convinzioni del Governatore Emiliano e del Professor Lopalco. In un comunicato del 4 novembre entrambi scrivevano: “l’ordinanza num. 407 del 28 ottobre rimane in vigore fino alla scadenza del 24 novembre 2020” nonostante le diverse disposizioni dettate dall’ultimo DPCM in materia di frequenza scolastica. Nello stesso comunicato si invitava persino il Governo nazionale a “richiedere espressamente la revoca dell’ordinanza del Presidente della Regione Puglia”, come se il Dpcm valesse poco o nulla“.
Di tutt’altro avviso resta, però, il Governatore: “La questione è puramente tecnica – spiega – La Regione Puglia, anche dopo l’emanazione del nuovo dpcm, mantiene pieno il potere di tutelare la salute pubblica con provvedimenti temporanei che possano riguardare anche la scuola, come ha già fatto in concreto con l’ordinanza 413 attualmente in vigore. Il dpcm può quindi essere derogato dai Presidenti di regione con provvedimenti più restrittivi.
Di fatto l‘ordinanza cautelare del Tar di Bari – motiva – ha legittimato la Didattica integrata digitale anche nelle scuole del ciclo primario, come disciplinato dall’attulae ordinanza. Ci tengo a precisare – aggiunge poi – che il Tar non ha affatto intaccato la legittimità della precedente ordinanza,avendone rilevato esclusivamente la sopravvenuta inefficacia perché emanata prima dell’ultimo Dpcm“.
E.Fio