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Anche il “G-beach” può restare in piedi tutto l’anno: Soprintendenza di nuovo bocciata

GALLIPOLI – Il provvedimento di diniego rilasciato della Soprintendenza è illegittimo quando nella sua motivazione si limita ad esprimere valutazioni stereotipate: una volta espresso il parere di compatibilità dell’opera con il vincolo paesaggistico, non può aver senso escludere tale compatibilità solo per alcuni periodi dell’anno. Ovvero: se un’opera è incompatibile col paesaggio, deve evidentemente esserlo tutto l’anno e non solo d’inverno.

Lo spiega il Consiglio di Stato che, con una nuova sentenza, si esprime sul caso del “G-Beach”, lido a Punta della Suina, Gallipoli, che già nel 2011 aveva proposto ricorso al Tar contro i provvedimenti di diniego al mantenimento per l’intero anno solare della struttura balneare. I Giudici Amministrativi salentini diedero ragione alla proprietà, affermando che le valutazioni operate dalle amministrazioni, pur a fronte della mancata alterazione della struttura, avevano illogicamente prospettato un pregiudizio al contesto paesistico durante il solo periodo invernale, e non anche durante quello estivo. Ma contro questa decisione, la Soprintendenza propose appello al Consiglio di Stato, che ora chiude definitivamente la questione. Anche i Giudici di Palazzo Spada, infatti, accogliendo le tesi difensive dell’Avvocato Pietro Quinto, hanno ribadito che il lido “G-Beach” può restare al suo posto per tutto l’anno solare, anche perché il manufatto è sempre stato reputato pienamente compatibile con il vincolo paesaggistico insistente sulla zona costiera. “Il Consiglio di Stato ha dato seguito a un orientamento oramai consolidato – evidenzia l’Avvocato Quinto – poiché nel caso di una eccezionale diversa valutazione per i differenti periodi stagionali, occorre che l’amministrazione evidenzi e chiarisca i profili di incompatibilità, opposti a quelli che hanno consentito la realizzazione ed il mantenimento per la stagione balneare che, per ragioni intrinseche, comporta una maggiore rilevanza in termini di impatto paesaggistico in ragione dei numerosi fruitori dello stesso bene tutelato. Così come abbiamo affermato in giudizio – prosegue il legale – qui non eravamo in presenza di una nuova costruzione, ma si discuteva di un manufatto già ritenuto del tutto compatibile con il vincolo apposto. In casi come questo, la motivazione deve essere resa in maniera quanto più esaustiva e completa possibile per il pregiudizio che verrebbe arrecato al contesto paesaggistico nel periodo invernale piuttosto chein quello estivo”.

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