LECCE- Se con almeno 500 pazienti il medico di famiglia deve garantire la sua presenza in ambulatorio per almeno 10 ore settimanali con turni sia mattutini che pomeridiani. In caso di condizioni di non trasferibilità ha l’obbligo della visita a domicilio.
Non solo sanzioni disciplinari ma anche una denuncia penale per “rifiuto di atti d’ufficio”, questo il reato che potrebbe scattare a prescindere dalle ipotetiche conseguenze del paziente se, il medico di base, dovesse rifiutare una richiesta di visita a domicilio. Il professionista sarà certamente libero di valutare la gravità, o la reale non trasportabilità, del paziente ma non potrebbe rifiutarsi di recarsi al domicilio dello stesso. Le visite presso l’abitazione del malato devono essere svolte in giornata se richieste entro le ore 10 del mattino ed entro le ore 12 del giorno successivo se la richiesta di visita a domicilio venisse invocata successivamente alle ore 10. Il semplice rifiuto da parte del medico di famiglia potrebbe far scattare da subito il reato a margine di una denuncia come sancito dalla sentenza del Consiglio di Stato n.21631 del 2017 essendo, il reato di rifiuto di atti d’ufficio, un reato di pericolo per chi ne invoca la tutela a prescindere delle reali ed eventuali conseguenze. Incongruenza della legge non definire pero come debba intendersi, in caso di tale motivazione, la “non trasferibilità” dell’assistito. Il medico di base ha anche degli obblighi da rispettare per l’assistenza presso il suo ambulatorio. Relativamente alla sua utenza dovrà garantire sia un’apertura mattutina, sia pomeridiana. Almeno 5 ore settimanali se ha sino a 500 pazienti, 10 se inferiori a mille ed almeno 15 con un numero superiore.