CronacaPolitica

Gallipoli, Consiglio Comunale con 17 componenti anziché 16, per ora rientra anche Fasano

 GALLIPOLI- Il Sindaco di Gallipoli ha convocato la prima assise sulla base del decreto del Prefetto, insediando il Consiglio senza Flavio Fasano e con un altro eletto al suo posto. Per il Tar avrebbe agito correttamente anche in virtù del fatto che l’applicazione della legge Severino si debba considerare retroattiva all’elezione. Per l’avvocato gallipolino però non è così e la decadenza dovrebbe considerarsi solo per condanne successive a differenza dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo di Lecce per cui debbano ritenersi invalidanti anche se precedenti all’acquisizione dello status di eletto. Ha ben proceduto il primo cittadino ma la sospensione del decreto prefettizio da parte del giudice ordinario riapre il portone del Consiglio Comunale all’ex sfidante di Stefano Minerva.

In virtù della sentenza del Tar, per cui il primo cittadino avrebbe agito correttamente rispetto a quanto indicato dal Prefetto di Lecce, e successivamente a quanto deciso dal magistrato ordinario per ora il Consiglio Comunale di Gallipoli avrà 17 rappresentanti anziché 16 ma il tutto sino a nuovo giudizio.

Per il legale del comune di Gallipoli, Pietro Quinto, nel corso del giudizio cautelare innanzi al TAR si è ampiamente discusso della natura del provvedimento prefettizio, peraltro successivamente sospeso con efficacia ex nunc dal giudice ordinario. Per il legale l’oggetto sostanziale del giudizio, in definitiva, era proprio la correttezza e la legittimità del provvedimento prefettizio e l’interpretazione della norma della legge Severino da parte del Sindaco richiamando un precedente giurisprudenziale dello stesso TAR Lecce e riferito al Comune di Parabita. 

Ma Flavio Fasano “non ci sta” specificando che “Leggendo il provvedimento di rigetto, APPARE in modo NETTO lo STRARIPAMENTO DI COMPETENZA consumato dal Giudice Amministrativo! IL TAR OGGI HA COMMESSO UN ECCESSO DI POTERE con VIOLAZIONE DI LEGGE SULLA COMPETENZa ed ha totalmente IGNORATO l’oggetto della RICHIESTA DI SOSPENSIVA! Infatti, si era chiesto al TAR di STABILIRE SE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, fatta senza aver INVITATO alla Prima riunione di INSEDIAMENTO E CONVALIDA DEGLI “eletti”, IL SOTTOSCRITTO Consigliere comunale Proclamato eletto, ERA O MENO VALIDAa ma ELUDE totalmente quanto richiesto!!!Ciò che si era anche chiesto al TAR era di RILEVARE IL VIZIO PER LA MANCATA CONVOCAZIONE DI UN CONSIGLIERE e di dichiarare NULLA la seduta e di conseguenza TUTTI I PROVVEDIMENTI DELIBERATI IN QUELLA SEDE per “vizio genetico” (così come stabilito da un AUTOREVOLE precedente giudiziario (così CONS. STATO, Sez. V, sentenza N. 4892 del 14.9.2012 – qui pubblicata) … IL TAR NULLA DICE in merito!!! E Sto impugnando, conclude Fasano, davanti al Consiglio di Stato QUESTA ORDINANZA “straripante” DI ILLEGITTIMITÀ e di “abnormità”.

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