Cronaca

Co.co.co, ma “era dipendente”. Condanne per PD e la Bellanova

LECCE – Depositata la sentenza della Corte di appello del tribunale del Lavoro: “Studente a partita Iva ma di fatto era rapporto di lavoro subordinato” . Il Pd provinciale di Lecce ha utilizzato per poco più di tre anni, tra il 2010 e il 2013, uno studente universitario come addetto stampa, tenendolo come co.co.co e a partita iva per 1.200 euro lordi al mese, mentre di fatto era un dipendente del partito, con un “rapporto di lavoro subordinato”. Per questo la sezione lavoro della Corte di appello di Lecce lo ha condannato a pagare a Maurizio Pascali oltre 50mila euro, di cui 6.700 con l’ex ministro Teresa Bellanova.

“L’attività di Pascali era meramente esecutiva delle richieste degli esponenti del Pd, rispetto ai quali si poneva come interfaccia – scrivono i giudici – con gli organi di stampa locale”.

Lo studente poi, “oltre a interessarsi della comunicazione del Pd provinciale”, “fu direttamente chiamato dall’onorevole Bellanova per integrare il suo personale staff in vista delle elezioni nazionali indette per quell’anno”, si spiega nella sentenza di appello che risale allo scorso giugno ma che è stata depositata in questi giorni nell’ambito di un altro processo che riguarda tra gli altri Pascali e Bellanova.

 

IL COMMENTO DI BELLANOVA: “LE SENTENZE NON SI COMMENTANO, SI RISPETTANO. È QUELLO CHE HO FATTO”

Le sentenze non si commentano, si rispettano. È quello che ho sempre pensato ed è esattamente quello che in questo caso ho già fatto. Al contempo faccio alcune precisazioni necessarie per meglio inquadrare la vicenda. Nel primo grado di giudizio innanzi al Tribunale le richieste del ricorrente erano state totalmente rigettate dal Giudice, il quale aveva ritenuto che la prestazione di lavoro oggetto della controversia fosse completamente autonoma. Successivamente la sentenza della Corte d’Appello di Lecce ha ritenuto di qualificare la stessa prestazione come collaborazione coordinata e continuativa che, come è noto, è, comunque, un rapporto di lavoro autonomo, escludendo, dunque, la natura subordinata del rapporto.

In virtù di questa valutazione discrezionale, che i miei legali ritengono del tutto infondata e che sarà, pertanto, oggetto di impugnazione in Cassazione, sono stati applicati gli effetti della cosiddetta legge Biagi secondo cui, in mancanza del “progetto” (previsto, appunto, per le collaborazioni coordinate e continuative), al collaboratore è riconosciuta la medesima retribuzione del lavoratore subordinato. Questa è la corretta ricostruzione dei fatti. Vale la pena sottolineare, inoltre, che la stessa Corte d’Appello di Lecce ha sancito un utilizzo estremamente limitato della collaborazione e per un periodo di tempo di soli 5 mesi. È opportuno ricordare, infine – conclude Bellanova – che parliamo di sentenza non definitiva in quanto si è nei termini per proporre ricorso in Cassazione, come peraltro già preannunciato dal mio difensore”.

 

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