LECCE – “Una nuova decisione del Giudice di Pace di Lecce mina il sistema sanzionatorio attuato a seguito dell’emergenza pandemica da “Covid 19” e alle relative restrizioni nelle libertà dei cittadini”. In particolare, con una sentenza del 20 maggio scorso, un magistrato onorario ha posto l’accento sulla necessità, da parte dell’Autorità accertatrice delle sanzioni per coloro che fossero stati sorpresi in giro nonostante le limitazioni di movimento, di provare la regolarità del procedimento di accertamento. Un giovane leccese era stato fermato mentre si trovava, durante il lockdown, a spasso in un comune diverso dal proprio ed è stato multato dalla Polizia. Ma il Giudice di Pace ha annullato la sanzione perché, appunto, mancherebbero le prove.
Va annullata, in sostanza, l’ordinanza del Prefetto che segue il verbale, per mancanza di prova. Il Giudice di Pace ha rilevato che «la materia oggetto del presente giudizio è piuttosto controversa in ordine alla effettiva possibilità di prevedere e assoggettare a sanzioni amministrative in difetto di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione». L’ordinanza-ingiunzione è stata impugnata con l’assistenza dello staff di difensori dello “Sportello dei Diritti”. Con la sentenza, il magistrato onorario ha rilevato la mancata costituzione del prefetto e l’assenza di mancanza di documentazione in ordine alla regolarità del procedimento e ha motivato che tale prova è necessaria.