AttualitĂ 

I Comuni non pagano? No alle sanzioni ad un’azienda leccese

LECCE- Non puoi essere sanzionato se non puoi pagare per cause di forza maggiore. Un principio giuridico lineare, eppure per niente scontato, tanto che un’azienda leccese ha dovuto far valere le sue ragioni dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, che ha annullato una cartella esattoriale di oltre 73mila euro per imposte relative al 2013.

Il ricorso è stato presentato da una srl leccese, difesa dall‘avvocato Maurizio Villani, che ha dimostrato che la SocietĂ  non ha potuto pagare le imposte perchĂ© i Comuni hanno sospeso i pagamenti, creando così una grave crisi di liquiditĂ . Da qui l’impossibilitĂ  di far fronte alle richieste del fisco e, dunque, l’applicazione del d.lgs. n.472/1997, che in materia stabilisce, appunto, che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.

GiĂ  la Corte di Cassazione aveva stabilito a tal proposito che “In materia tributaria e fiscale, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicchĂ© non ricorre in via automatica l’esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquiditĂ ” (Cass. civ, VI, 1.12.2020, n. 27416).

Nella fattispecie, è stato dimostrato che la crisi di liquiditĂ  della societĂ  leccese non è dipesa da lei, ma dal fatto che i Comuni non hanno rispettato i pagamenti. “Questo principio – ha commentato Villani – è importante, soprattutto oggi, per la grave crisi pandemica che sta creando grossi problemi economici ai contribuenti, per cui in seguito si possono contestare le cartelle esattoriali che saranno notificate dopo il 31 maggio 2021, chiedendo la non applicazione delle sanzioni, in base al succitato articolo ed alla succitata giurisprudenza”.

 

 

 

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