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Nessun appello dall’Avvocatura Generale: l’amministrazione Cacciapaglia è legittima

PARABITA – Può ritenersi definitiva la sentenza del TAR Lazio, che, annullando il decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di Parabita per presunte infiltrazioni mafiose, ha reintegrato la piena legittimità e funzionalità dell’Amministrazione Cacciapaglia.

Ad oggi, infatti, non è stato stato proposto il ricorso d’appello dell’Avvocatura Generale e i termini sono scaduti. Lo rileva l’Avv. Pietro Quinto, che, insieme all’Avv. Ancora, ha difeso vittoriosamente gli amministratori comunali di Parabita nel giudizio davanti al TAR Lazio. La sentenza emessa nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Interni, esecutiva ex lege, è stata infatti notificata presso l’Avvocatura Generale lo scorso 4 aprile. «Non mi sorprende la mancata proposizione dell’appello – dichiara l’Avv. Quinto – atteso che la sentenza del TAR Lazio è ampiamente motivata ed i principi di diritto in essa affermati costituiscono un precedente giurisprudenziale di fondamentale importanza per orientare le scelte, nella specifica materia, del Ministero dell’Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

«Nell’immediato – prosegue – una volta documentato il passaggio in giudicato della sentenza del TAR Lazio, vi saranno conseguenze dirette per tutti i Comuni del nostro territorio e dell’intera Regione, con la convalida della situazione amministrativa del Comune di Parabita, ingiustamente sciolto e privato della sua legittimazione democratica. In chiave più generale – sottolinea – assumono una valenza giuridica di particolare pregnanza – alla luce della motivazione della sentenza del TAR Lazio articolata in 31 pagine – i criteri che devono essere rispettati dall’autorità statale per decretare lo scioglimento di un Consiglio Comunale: non è sufficiente un contesto ambientale e territoriale che registri la presenza di organizzazioni malavitose e neppure che all’interno dell’Ente Locale vi sia qualche amministratore o dipendente che possa essere collegato ad ambienti malavitosi. Neppure è determinante l’accertamento di atti illegittimi, fisiologici nella vita di qualsivoglia Amministrazione. Occorre la dimostrazione che gli amministratori (al plurale) dell’Ente siano in qualche modo assoggettati al condizionamento esterno dell’organizzazione malavitosa”. Ecco perché parla di “lezione del Tar Lazio” che ha testualmente affermato: a) il fondamento dello scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose non ha natura punitiva, ma preventiva; b) si tratta di una misura a carattere straordinario per fronteggiare “un’emergenza straordinaria” c) la situazione fattuale posta a base del provvedimento di scioglimento non va valutata atomisticamente bensì, con uno sguardo complessivo, frutto di un prudente apprezzamento; d) occorre che il controllo esercitato sia adeguatamente supportato in termini di correttezza del procedimento istruttorio e di salvaguardia dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

“Si tratta – conclude l’Avv. Quinto – di dimostrare la sussistenza di elementi “concreti, univoci e rilevanti” che attestino il condizionamento mafioso dell’attività amministrativa.

Di tutto ciò si dovrà tener conto prima di decretare lo scioglimento di Amministrazioni Comunali”.

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