Cronaca

Parabita: il Tar Lazio annulla scioglimento consiglio comunale per infiltrazioni mafiose

PARABITA – Alfredo Cacciapaglia tornerà a sedere al suo posto di sindaco di Parabita. Il Tar Lazio ha deciso di annullare lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Un anno fa si era insediata la commissione straordinaria, nominata dopo lo scioglimento. Oggi i giudici hanno accolto le tesi degli avvocati Pietro Quinto e Luciano Ancora.

Il terremoto si era scatenato con l’operazione “Coltura”, con la quale i carabinieri sgominarono il clan Giannelli. Tra gli arrestati c’era anche Giuseppe Provenzano, ex vicesindaco di Parabita, autodefinitosi, in un’intercettazione registrata dai Ros, “il santo in paradiso” del sodalizio. Secondo le indagini, in cambio di sostegno elettorale, avrebbe dato denaro e assunzioni.

Oggi Provenzano, che rassegnò le dimissioni da vicesindaco, è libero.

Cacciapaglia presento un ricorso, rivendicando la linearità del suo operato.

I giudici romani, con la loro sentenza, oggi accolgono le sue tesi.

Due le vicende in particolare oggetto dell’attenzione della Commissione d’indagine, finite nella realzione del prefetto Claudio Palomba: il mancato sgombero di due case popolari e la gestione del servizio di nettezza urbana.

La nota di Quinto:

“La vicenda aveva avuto origine da indagini di natura penale che avevano interessato una decina di Comuni del Sud Salento in cui operavano delle organizzazioni criminali.

Nel corso di quella indagine era emerso che un amministratore del Comune di Parabita, il vice-sindaco Provenzano, sarebbe stato in qualche modo collegato a queste organizzazioni, per la qual cosa era stato anche arrestato.

Nonostante le dimissioni dell’amministratore, al quale peraltro il Sindaco Cacciapaglia aveva revocato l’incarico, e nonostante nessun altro amministratore del Comune, tanto meno il Sindaco, fosse stato interessato da vicende giudiziarie, neppure a livello di semplice avviso di indagini, la Prefettura ed il Ministero, a seguito di ispezione, avevano dedotto una incidenza nell’attività amministrativa del Comune delle organizzazioni oggetto degli accertamenti penali. A nulla erano valse le documentate controdeduzioni in sede amministrativa formulate dall’Avv. Quinto nell’interesse dell’Avv. Cacciapaglia a dimostrazione della costante linearità amministrativa della gestione del Comune e della inesistenza di profili di illegittimità delle pratiche amministrative. Su proposta del Prefetto e dell’apposita Commissione di indagine era stato comunque emanato il decreto di scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio Comunale di Parabita con la nomina di tre commissari. Da qui il ricorso al TAR nel quale si evidenziava la carenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del grave provvedimento lesivo dell’autonomia comunale. In particolare gli Avv.ti Quinto ed Ancora hanno documentato ed evidenziato nella discussione orale i vizi del procedimento derivanti dal forzato collegamento tra i fatti oggetto delle indagini penali riguardanti un’ampia zona del territorio del Sud Salento e le vicende amministrative del Comune, senza che fossero individuati atti e procedimenti che attestassero un condizionamento della complessiva attività amministrativa del Comune.

In particolare, la difesa di Cacciapaglia ha dimostrato che le specifiche contestazioni su atti e vicende amministrative erano prive di fondamento perché non vi erano stati comportamenti omissivi e commissivi del Sindaco e degli Amministratori censurabili in termini di legittimità amministrativa. Tutte queste argomentazioni hanno fatto breccia nel giudizio del TAR del Lazio che ha annullato il decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di Parabita.

Nel commentare la decisione l’Avv. Pietro Quinto ha sottolineato come la sentenza del TAR sia particolarmente rilevante sia sotto il profilo giuridico che sotto quello istituzionale. In termini istituzionali – ha dichiarato l’Avv. Quinto – lo scioglimento del Consiglio Comunale è un atto straordinario perché incide su una delle istituzioni fondamentali della Repubblica Italiana. Come si legge nella Carta Costituzionale infatti la definizione della Repubblica comprende innanzitutto il Comune, quale luogo dove si esprime nella forma più diretta la volontà popolare. Perché lo Stato possa intervenire sciogliendo il Consiglio Comunale devono sussistere elementi certi e indiscutibili che dimostrino come la gestione amministrativa dell’Ente sia effettivamente inquinata o possa esserlo per effetto di infiltrazioni malavitose. Nel caso di Parabita non solo non vi era stata questa dimostrazione ma si era disconosciuto il ruolo di alta professionalità svolto dal Sindaco Cacciapaglia, professionista affermato, che esercita l’attività di avvocato, eletto ben 2 volte alla carica sindacale e nei confronti del quale alcun addebito era stato mai sollevato in qualsiasi sede. Era quindi evidente una contraddizione in termini perché in assenza di qualsivoglia contestazione nei confronti di un Sindaco autorevole non si poteva poi ritenere che quello stesso Sindaco potesse consentire anche involontariamente una qualche forma di inquinamento dell’attività amministrativa.

Sotto il profilo strettamente giuridico – continua l’Avv. Quinto – le censure sollevate dalla Commissione di indagine su singole vicende amministrative si erano dimostrate del tutto insussistenti, come ad esempio la vicenda del mancato sgombero di due abitazioni di case popolari, dimenticando che la competenza non appartiene al Comune bensì all’istituto gestore degli alloggi, e che ancora oggi, a distanza di un anno dall’insediamento dei Commissari, lo sgombero non è neppure avvenuto.

Eclatante era poi la vicenda della gestione del servizio di nettezza urbana perché – come si è dimostrato in giudizio – la relazione della Commissione aveva ignorato del tutto le iniziative assunte dal Sindaco Cacciapaglia per sollecitare l’Ambito Ottimale comprendente il territorio del Comune di Parabita (ARO 9) affinchè venisse pubblicato il bando per l’affidamento del servizio. Ed anzi, proprio a seguito delle diffide ed iniziative del Sindaco Cacciapaglia era intervenuta l’ANAC per sollecitare i comuni dell’ARO 9 ad indire la gara d’appalto.

Circostanza questa che a tutt’oggi non ha trovato una soluzione definitiva.

La soddisfazione – conclude l’Avv. Quinto unitamente all’Avv. Ancora – per il positivo esito del giudizio non è solo di natura professionale ma è anche personale per il rapporto di colleganza ed amicizia con l’Avv. Alfredo Cacciapaglia”.

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