UGENTO – Il provvedimento con cui la Soprintendenza impediva allo stabilimento balneare di “restare in piedi” tutto l’anno è illegittimo. Lo ha stabilito una sentenza del Consiglio di Stato. Accogliendo le tesi difensive del prof. avv. Pier Luigi Portaluri e ribaltando il proprio recentissimo orientamento, il massimo giudice amministrativo lo ha definitivamente stabilito, pronunciandosi su una vicenda relativa ad uno stabilimento balneare di un resort situato a Marina di Ugento, in località “Fontanelle” .
Il Consiglio di Stato ha esplicitamente ammesso che i valori paesaggistici del litorale sono meglio tutelati con il mantenimento annuale delle strutture: ciò, infatti, evita il ripetersi di anno in anno delle operazioni – a volte anche complesse – di installazione e rimozione delle opere.
La decisione del Consiglio di Stato è di grande rilievo poiché modifica la propria giurisprudenza e afferma – con assoluta chiarezza – che la disciplina regionale in tema di uso del demanio ha introdotto un regime di favore per i gestori delle strutture balneari, garantendo loro la possibilità di mantenere le strutture funzionali alla balneazione per l’intero anno: ciò, a condizione che i manufatti siano connotati dal requisito della “facile amovibilità”.
Requisito quest’ultimo che – secondo quanto precisato dallo stesso Consiglio di Stato – non viene meno con il mantenimento annuale delle strutture.
La Soprintendenza può impedire il mantenimento per l’intero anno solo nelle ipotesi in cui emergano – in ragione delle peculiarità proprie del contesto paesaggistico di riferimento – delle differenze sostanziali tra i vari periodi dell’anno.
In queste occasioni occorre altresì che l’Amministrazione competente chiarisca gli eventuali profili di incompatibilità paesaggistica della struttura nel periodo invernale.
In tutti gli altri casi, invece, le strutture devono rimanere montate per l’intera durata del titolo demaniale.
Il prof. Portaluri ha sottolineato la particolare importanza della decisione, che segna un deciso cambio di passo e di direzione rispetto al precedente orientamento del Consiglio di Stato, espresso appena poche settimane orsono. Infatti, questa sentenza ben concilia due interessi fondamentali: quello della tutela del paesaggio, assicurata dal fatto che solo le strutture pienamente rispettose dell’ambiente possono essere realizzate sui nostri preziosi litorali; e quello della libera iniziativa economica, poiché gli operatori di un settore strategico per il nostro territorio potranno esercitare la propria attività senza incorrere in limitazioni temporali legate in modo automatico alla stagionalità: un profilo che ha sin qui causato loro pesanti penalizzazioni economiche.</p