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Costi giustizia, il Ministero dovrà restituire al Comune di Lecce 4,5 milioni

Palazzo Carafa Lecce casa senzatetto Sesia

LECCE – Il Comune di Lecce ha diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici giudiziari per l’anno 2011.
E’ stato necessario ricorrere al TAR del Lazio ma alla fine il Comune di Lecce ha ottenuto ciò che voleva. I Giudici romani, accogliendo il ricorso proposto nell’interesse dell’Amministrazione comunale dall’Avv. Luigi Quinto – che ha difeso anche i comuni di Ancona e di Ragusa – hanno censurato il comportamento del Ministero della Giustizia che aveva disposto il rimborso solo parziale di quelle spese nella misura di circa il 50%.

Si tratta di un importo non trascurabile, pari a 4 milioni e mezzo di euro, che non solo il Comune è stato costretto ad anticipare tre anni fa per l’esercizio di una funzione di competenza esclusiva dello Stato, come è quella della giustizia, “ma che il Ministero, violando una legge vigente, ha rimborsato solo parzialmente invocando la spending review del 2012
Per questo nel 2013 il Comune di Lecce aveva incaricato l’avvocato di proporre sia un ricorso al TAR per chiedere la condanna del Ministero al rispetto degli obblighi di legge, sia un ricorso per ottenere il pagamento dell’acconto per il 2012, poi disposto a seguito dell’emissione di un decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Lecce.

Ora il TAR del Lazio ha accolto il ricorso, riconoscendo la illegittimità della decurtazione operata dal Ministero in quanto disposta nel 2012 con effetto retroattivo. Il TAR ha dichiarato illegittimo il taglio di 30 milioni di euro previsto dal Ministero con d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/20012 (spending review), nella parte in cui è stato applicato anche retroattivamente alle spese già sostenute dal Comune di Lecce nel 2011. Ciò in applicazione del principio per cui tutti gli interventi che producono una riduzione di trasferimenti agli enti locali devono avvenire in tempo utile per essere considerati nei bilanci di previsione, così da non compromettere l’autonomia finanziaria degli enti locali che ne vengano colpiti. Il TAR ha dunque riconosciuto il diritto del Comune di Lecce ad ottenere il rimborso senza quella riduzione. Per quella annualità le spese rendicontate dal Comune di Lecce ammontano ad € 4 milioni e mezzo.

Rimane invece tutta da giocare la partita per gli anni successivi, a partire dal 2012 e fino al 2015, data quest’ultima in cui il legislatore, proprio sulla base dell’iniziativa giudiziaria del Comune di Lecce, ha modificato l’assetto normativo ponendo gli oneri di funzionamento dei Tribunali direttamente ed integralmente a carico del Ministero.
Per gli anni intermedi, in cui la riduzione del rimborso è stata disposta tempestivamente, chiederemo al Consiglio di Stato la rimessione alla Corte Costituzionale della legge del 1941, sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e di coerenza con il sistema del decentramento delle funzioni primarie dallo Stato agli enti locali.
Non è razionale – dice l’avvocato- che il Governo ed il Parlamento adottino i provvedimenti di riforma dell’organizzazione del servizio giustizia sul territorio facendo ricadere gran parte degli oneri connessi a tale riforma sugli enti locali. La norma del 1941 è ormai superata.

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