LECCE- L’ Acquedotto pugliese è nell’occhio del ciclone per la vicenda della sospensione dell’erogazione idrica nei condomìni morosi ex iacp, oggi arca sud, ma tiene a sottolineare la correttezza del proprio agire: “Ai sensi dell’art.16 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, aqp procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura della presa stradale qualora non risultino pagate due fatture”.
Il comportamento della Società è conforme alla legge e ai principi civilistici che impongono azioni a tutela, attraverso la sospensione della prestazione prevista dall’art.1461 c.c., nel caso sopravvenga una situazione tale da porre in pericolo il conseguimento della prestazione.
L’Autorità Giudiziaria ha confermato anche di recente con sentenza n. 5612/2014 del Tribunale di Bari, l’assoluta correttezza dell’operato di Acquedotto Pugliese. Per quanto concerne in particolare la situazione dell’ingente morosità maturata in capo alle Autogestioni ex IACP di Lecce, anche in questo caso l’Autorità Giudiziaria ha stabilito la piena legittimità dell’operato di questa Società. Con sentenza n.123/2015 il Tribunale di Lecce ha stabilito la correttezza dell’accordo transattivo stipulato nel 2010 tra Acquedotto Pugliese e l’ex IACP Lecce e il diritto, per questa Società, al riaddebito alle Autogestioni delle somme di competenza. Il Giudice ha sancito inoltre l’obbligo per le Autogestioni, reali ed esclusive fruitici della somministrazione dei servizi AQP, di corrispondere al gestore il corrispettivo delle prestazioni ricevute.
In particolare, risulta legittimo l’addebito delle somme per consumi del servizio idrico integrato in capo alle stesse Autogestioni, che rispondono direttamente di eventuali misure restrittive della fornitura, in caso di mancata corresponsione all’AQP degli importi fatturati.
La transazione, relativamente ai rapporti debitori con l’Istituto Autonomo Case Popolari, stabiliva che:
– lo IACP si impegnava al pagamento della debitoria pregressa;
– nulla poteva essere addebitato post transazione allo IACP per consumi riferentisi alle autogestioni;
– l’AQP avrebbe provveduto allo storno delle fatture emesse in capo allo IACP e alla contestuale fatturazione diretta delle somme riferentesi ai consumi idrici da attribuirsi alle costituite e/o costituende autogestioni.
Nella citata transazione venivano altresì chiariti tempi e modalità delle volture in capo alle Autogestioni, reali fruitori dei consumi, tenute al pagamento della fornitura.