Cronaca

Sgm, il Tar conferma l’interdittiva antimafia

LECCE- È stata confermata dal TAR di Lecce la legittimità dell’interdittiva antimafia a carico della società Sgm emessa dal Prefetto il 7 maggio 2019. L’interdittiva era stata motivata in relazione alla presenza nella compagine della SGM, della società IGECO, a suo volta raggiunta dal provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma e ritenuto legittimo dal TAR del Lazio.

Nel provvedimento si sottolineava la possibilità che SGM fosse stata condizionata dalla presenza “ingombrante” della IGECO, ritenuta dominus di fatto per la specifica competenza tecnica nel settore del servizio di trasporto pubblico e di gestione della sosta tariffaria.

Nel ricorso proposto da SGM con l’Avv. Pietro Quinto, era stata evidenziata l’erroneità della circostanza riguardante la posizione di Amministratore delegato di Ilaria Ricchiuto, che aveva rassegnato le dimissioni anteriormente alla emanazione del provvedimento di interdittiva.Il socio minoritario IGECO aveva inoltre conferito una delega irrevocabile al socio di maggioranza, il Comune di Lecce, per l’esercizio di tutti i diritti in seno all’assemblea dei soci. In pratica, secondo la difesa, la IGECO non solo non aveva nessuna funzione nel consiglio di amministrazione, ma non poteva neppure incidere sulla potestà deliberativa dell’assemblea della società.

Il TAR ha invece ritenuto indimostrata l’impossibilità del socio IGECO di determinare gli indirizzi e le scelte della società SGM, e, richiamando un precedente giurisprudenziale del Consiglio di Stato, ha affermato che solo un’effettiva cessione delle quote azionarie IGECO “avrebbe potuto costituire una reale cesura tra la vecchia e la nuova gestione in grado di sovvertire il giudizio di influenza mafiosa a carico dell’impresa”. E’ prevalso quindi, nel giudizio del TAR, il principio secondo cui ai fini dell’adozione di un’interdittiva antimafia, anche nella ipotesi della c.d. interdittiva a cascata, come nel caso di SGM, investita solo indirettamente, è sufficiente l’indicazione di elementi induttivi, rilevatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, ma non è necessario una dimostrazione probatoria fondata su fatti e vicende specifici. Il legale Quinto sta valutando ora la possibilità di un ricorso in appello anche in considerazione della circostanza che la SGM, come società a partecipazione pubblica del Comune di Lecce, cesserà di operare il 31 dicembre del 2020.

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