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Cambio destinazione locale del centro: il Tar dice sì

LECCE – Negato dal Comune di Lecce il rilascio del permesso di costruire per cambio d’uso funzionale da “commerciale al dettaglio” a “commerciale per la somministrazione”, ovvero per la ristorazione, il proprietario di un noto locale del centro storico di Lecce presenta ricorso al Tar e i giudici amministrativi gli danno ragione. Il Tar ha infatti emesso un’ordinanza con la quale sospende il no dell’Amministrazione Comunale. Una pronuncia importante, secondo Daniele Montinaro, il legale che rappresenta il commerciante, sulla oramai annosa questione relativa alla differenziazione tra i locali aventi autorizzazione solo al commercio al dettaglio e quelli aventi autorizzazione al commercio per la somministrazione. “La querelle si riferisce in modo particolare alla zona del centro storico dove, in attesa del cosiddetto piano particolareggiato che si attende da ben oltre 30 anni, l’amministrazione ha sempre negato il cambio di destinazione d’uso giustificando il diniego proprio per l’assenza del piano e quindi per il rischio che mutamenti di destinazione d’uso possano costituire il frutto di disomogenei e isolati interventi individuali slegati a valutazioni di ordine globale per l’intero settore e per l’equilibrio urbanistico della zona”. Il TAR Lecce ha accolto le tesi dell’avvocato: il cambio di destinazione d’uso in tali casi deve avvenire all’interno della stessa categoria funzionale, e cioè quella commerciale, e “non sussiste alcun pericolo che il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile possa compromettere l’equilibrio urbanistico della zona, in quanto la situazione di fatto oggi è certamente mutata rispetto a 36 anni fa e presenta un tessuto urbano evidentemente indirizzato alle funzioni di ristorazione”.

“ La carenza di un piano particolareggiato da oltre trent’anni non può più essere un alibi. Tutte le attività alle quali inspiegabilmente non veniva concesso il mutamento di destinazione d’uso, erano soggette a multe e sanzioni di notevole valore che non trovavano alcuna giustificazione sostanziale ma esclusivamente formale e che spesso, vista l’entità delle stesse, pregiudicavano la vita stessa dell’attività commerciale con ripercussioni economiche anche sul territorio ed in termini di occupazione”.

 

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