Il TAR Lecce mette la parola fine alla disputa sul trasferimento della farmacia rurale di San Simone. Con la sentenza del 13 novembre 2025, la III Sezione ha respinto il ricorso presentato da una farmacia di Tuglie contro il Comune di Sannicola.
Al centro della vicenda, l’atto con cui l’amministrazione – difesa dall’avvocato Vincenzo Albertone – aveva autorizzato lo spostamento della farmacia rurale di San Simone, rappresentata dagli avvocati Ezio Garzia, Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano.
La farmacia ricorrente sosteneva che il trasferimento fosse illegittimo per tre ragioni principali: la violazione delle distanze minime tra farmacie; la mancanza di una motivazione adeguata nel provvedimento comunale; la presunta collocazione della nuova sede in un’area soggetta a vincolo cimiteriale, dove non sarebbe stato possibile costruire.
Motivi che, però, non hanno convinto i giudici amministrativi. Il Tribunale ha infatti ritenuto pienamente legittimo l’operato del Comune..
Secondo la sentenza, la distanza minima tra le farmacie risulta rispettata; la nuova ubicazione non rientra nella fascia di rispetto cimiteriale; il Comune non era tenuto a fornire una motivazione dettagliata, trattandosi di un provvedimento di assenso vincolato. Il giudice amministrativo ha inoltre chiarito un punto spesso oggetto di interpretazioni controverse: la distanza minima dei 3.000 metri, prevista dall’art. 104 del R.D. 1265/1934 per le farmacie rurali, vale solo per le nuove istituzioni. Non riguarda, dunque, i trasferimenti di sedi già esistenti.
