Lo scorso anno aveva appena cominciato il suo percorso scolastico in una scuola primaria di primo grado del suo paese, in provincia di Lecce. A scrutinio concluso, a giugno, la brutta notizia: la bambina, di sei anni è stata bocciata (ne omettiamo generalità e dettagli a sua tutela).
Nei giorni scorsi i giudici del Tar di Lecce hanno accolto il ricorso presentato dalla famiglia, assistita dall’avvocato Francesco Fabrizio Tuccari: le assenze ed eventuali carenze della bambina – hanno sentenziato i giudici – non giustificano la scelta dell’istituto di optare per una sua bocciatura.
Il 13 settembre scorso, con decreto monocratico, il tribunale amministrativo aveva già accolto l’istanza cautelare presentata dal legale della famiglia e la giovanissima studentessa era stata ammessa con riserva al secondo anno.
Nella sentenza emessa l’11 ottobre scorso i giudici vanno oltre: censurano l’operato della scuola, spiegando che “la frequentazione saltuaria, lo scarso interesse e partecipazione e l’impegno discontinuo” addotti come motivi a monte della bocciatura, stando alla legge non la giustificano. Di più: “dalla documentazione agli atti – si legge in sentenza – non si ravvisa adeguato riscontro circa l’intervenuta predisposizione in favore dell’alunna da parte dell’istituto scolastico, di specifiche strategie per i strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento”. Tradotto: le misure di supporto personalizzate, da mettere in campo a scuola in casi come questo, secondo i giudici non sono state applicate. Ecco perchè il Tar accogliendo il ricorso ha annullato la bocciatura della bambina.