UGENTO – Le strutture alberghiere non hanno diritto all’esenzione dalla TARSU per il periodo invernale. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza pubblica il 20 dicembre scorso. I giudici hanno respinto il ricorso proposto da un importante operatore turistico che contestava al Comune di Ugento di aver determinato l’importo della tassa rifiuti sull’intero periodo dell’anno, pur a fronte dell’apertura dell’attività turistica nei soli mesi estivi.
Il giudici romani hanno condiviso le tesi difensive dell’Avv. Luigi Quinto, difensore del Comune, stabilendo il principio per cui “la mancata utilizzazione della struttura alberghiera per alcuni mesi dell’anno di per sé non può corrispondere alla ipotesi normativa che giustifica l’esenzione del tributo, che si configura nella sola ipotesi della obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile. Quando invece, come nel caso delle attività turistiche stagionali, la mancata utilizzazione dell’immobile è legata ad una scelta organizzativa o imprenditoriale, la tassa è dovuta nella sua interezza”.