LECCE- Il Tribunale di Lecce- Sezione Civile ( Presidente Katia Pinto, giudici Alessandra Cesi e Antonio Barbetta) ha condannato il Comune di Lecce al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio (3.000 euro per il primo e 4.500 per il presente) nei confronti del Consorzio “IL MERCATINO ETNICO” riformando l’ordinanza del Tribunale di Lecce del 04.8.2021 e accogliendo il ricorso proposto dallo stesso Consorzio per la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di ingiunzione n. 971 del 15.6.2021 del Comune “per il grave e irreparabile pregiudizio che deriva al Consorzio, nonché ai Consorziati e alle loro famiglie”.
LA VICENDA-Dopo l’affidamento nel 2015 da parte del Comune di Lecce in via sperimentale per 12 mesi di 23 box liberi del “Mercato dei Mestieri e delle Etnie” di via A. Moro al Consorzio, nel giugno scorso Il Comune ne aveva intimato il rilascio. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso presentato dal Consorzio stesso ritenendolo infondato nel merito. Il 28.4.2021 il Comune di Lecce ha così comunicato l’avvio del procedimento di sgombero dell’immobile e di riconsegna dei box per “il trascorso termine di 12 mesi in via sperimentale” ordinando quindi al Consorzio la cessazione immediata di ogni attività di vendita di commercio al dettaglio e il rilascio della struttura entro 30 giorni, intimando il ripristino dello stato dei luoghi e il pagamento della complessiva somma di euro 38.932,06 (dedotte eventuali somme già versate), calcolata a tutto il 31 maggio 2021, oltre interessi”.
Ora la situazione cambia e il Collegio ha ritenuto che il provvedimento reclamato “meriti di essere riformato”. Tra le diverse motivazioni quella per cui ”non può contestarsi al Consorzio l’abusività dell’occupazione, considerato non solo che i posteggi risultano occupati dai legittimi assegnatari, selezionati all’esito della gara pubblica indetta nel 2014 ma soprattutto che l’assenza del titolo è dipesa dal fatto dello stesso Comune di Lecce, il quale non risulta aver mai formulato alcun invito alla stipula od eventuale richiesta di integrazione di dati anagrafici o documenti. (…) né può sottovalutarsi il lucrum che il Comune nel corso dell’intero periodo ha ricevuto dall’occupazione, commisurato sia alle spese per la manutenzione straordinaria dell’immobile che il Consorzio ha in parte documentato di aver sostenuto pur non essendovi obbligato, che al risparmio di spesa che la sistematica manutenzione ordinaria eseguita dal reclamante abbia garantito al reclamato, che infine al tornaconto che all’immagine pubblica dell’ente la funzionalità e la cura di un mercato interetnico ha potuto procurare”. Viceversa, nemmeno risulta contestato dal Comune in sede di costituzione la sussistenza del pregiudizio che l’esecuzione dell’ordinanza n. 971/2021 potrebbe cagionare (asseritamente riconducibile ad altra causa), e di fatto ha cagionato per sei mesi, integrato dalla privazione di almeno trenta nuclei familiari del sostentamento 6 derivante da un’attività lavorativa lecita, espletata già in un periodo di forte contrazione economica generata dalla pandemia, ma comunque onorando sia gli impegni formalmente assunti che quelli non convenuti ma funzionali alla qualità e visibilità del servizio reso, oltre che al pubblico interesse”.