LECCE- Confermando una innovativa decisione resa in giudizio davanti al Tar Lecce promosso dallo studio legale dell’avvocato Pier Luigi Portaluri, il Consiglio di Stato ha ritenuto che gli interventi e gli aumenti di cubatura previsti dal c.d. “Piano casa” possono essere regolati e consentiti dai Comuni anche nelle zone del territorio sottoposte a vincoli paesaggistici. I fatti: in applicazione del “Piano casa” pugliese, un cittadino aveva chiesto a un comune salentino il rilascio dei permessi per realizzare un intervento di demolizione e ricostruzione con aumento di cubatura, tra i quali anche l’autorizzazione paesaggistica. La normativa regionale stabilisce infatti che “i comuni, con deliberazione del consiglio e ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, possono disporre l’individuazione di ambiti territoriali e di immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico nei quali consentire gli interventi di cui agli artt. 3 e 4”: in questo modo diviene possibile demolire e ricostruire, o ristrutturare,aumentando la volumetria esistente sino al 35 per cento. Il comune si era avvalso di questa facoltà, per cui – ritenendo che l’intervento migliorasse le caratteristiche paesaggistico-ambientali del luogo –aveva poi espresso parere favorevole al progetto. Il Ministero per i beni culturali aveva invece negato il proprio assenso, poiché a suo parere ritenendo il “Piano casa” non era applicabile in aree sottoposte a vincolo. Il proprietario si era pertanto rivolto al Tar Lecce, con il supporto legale degli avv Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri che accogliendo le tesi difensive veva dato pienamente ragione al cittadino. Il giudice salentino aveva stabilito un principio importante: “sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazioneambientale e paesaggistica, di esclusiva competenza dello Stato, e quelli riguardanti il governo del territorio e la valorizzazione ambientale e paesaggistica che spettano alla concorrente competenza di Stato e Regioni. Si tratta di due tipi di tutela – aveva precisato il TAR Lecce – che ben possono essere coordinati tra loro ma che devono necessariamente restare distinti”. In pieno accoglimento delle tesi dei legali il Tar aveva chiarito che la facoltà concessa ai comuni dal legislatore regionale di delimitare ambiti comunali vincolati nei quali consentire gli interventi del Piano casa è perfettamente in linea con il dettato costituzionale. Contro questa innovativa decisione del Tar salentino il Ministero per i beni culturali ha proposto appello al Consiglio di Stato. I Giudici di Palazzo Spada non hanno però accolto la richiesta del Ministero, affermando la piena correttezza della sentenza del Tar Lecce. La decisione del Consiglio di Stato è di estremo interesse poiché – confermando l’orientamento del TAR Lecce – ha, a quanto risulta, per la prima volta stabilito che il Piano Casa è applicabile anche nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici.