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L’avvocato Leo: sanzioni ridotte se il contribuente rinuncia ad impugnare avviso di accertamento

LECCE – L’avv. Leonardo Leo, commenta l’ordinanza della Cassazione Civile Sez. V, con cui la Suprema Corte ha sancito il principio di diritto: “In materia tributaria, l’istituto dell’acquiescenza di cui all’art. 15 del D.Lgs 1997 n. 218 può operare, in ragione della ratio deflattiva ad esso sottesa, anche in relazione a singoli addebiti dotati di rilevanza autonoma, pur se ricompresi in un accertamento unitario”.

Tale disposizione, consente al contribuente di prestare acquiescenza agli addebiti riportati nell’atto impositivo ricevuto, conseguentemente rinunciando espressamente alla facoltà di proporre ricorso innanzi alla competente Commissione tributaria e di avvalersi della procedura di accertamento con adesione, ed ottenere in tal modo una riduzione della sanzione ad un terzo. In particolare l’ articolo chiarisce che: “Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di
liquidazione.

IL CASO:

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici trae origine da una sentenza con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Varese, in accoglimento del ricorso presentato da coeredi, ha annullato l’avviso di accertamento notificatogli da parte dell’Agenzia delle Entrate, per mezzo della quale veniva contestato a loro carico ai fini IRPEF e, in parte, ai fini IRAP e IVA, per l’anno di imposta 2003, un maggior reddito imponibile e un maggior volume d’affari per aver omesso di dichiarare la plusvalenza realizzata vendendo alla COOP alcuni immobili costituiti da fabbricati e le relative aree pertinenziali per un importo complessivo pari ad € 2.471.89. I ricorrenti adducevano che dalla condotta de qua non poteva configurarsi in alcun modo plusvalenza, ciò perchè da un lato, la cessione era stata effettuata dopo aver acquistato gli immobili iure successionis, fattispecie espressamente esclusa dal regime di plusvalenza, dall’altro lato perchè si trattava di immobili già edificati e non già di aree edificabili. Successivamente avverso la sentenze di primo grado l’Ufficio ha proposto appello.

Ciò posto, la CTR, nel caso in discussione, ha rigetto l’appello proposto dall’Ufficio, rilevando che ai sensi dell’art. 67, DPR n. 917/1986, la cessione di aree già edificate può dare luogo a plusvalenza solo se via sia stata lottizzazione dei terreni, circostanza questa non verificatasi nel caso de quo.

Altresì, infine, i contribuenti avrebbero effettuato il pagamento ex art. 15 del D.Lgs 218/1997 per una vicenda ben distinta da quella relativa alla presunta plusvalenza realizzata per gli immobili oggetto di cessione.

In altre parole, i giudici di secondo grado hanno stabilito che non vi è stata alcuna plusvalenza asseritamente realizzata vendendo alla COOP alcuni immobili costituiti da fabbricati e relative aree pertinenziali.

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