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“Vittima” di un volo cancellato, scatta il risarcimento anche del costo dell’hotel

LECCE – Ancora una vittoria per i passeggeri del traffico aereo: il Giudice di Pace di Brindisi ha accolto le richieste presentate dal legale dell’utente, avv. Stefano Gallotta, segretario di Codici Lecce, condannando Ryanair al risarcimento di 430,00 Euro, oltre al pagamento di interessi e spese legali, per la cancellazione di un volo. Si tratta del Bergamo / Brindisi. I fatti risalgono all’otto gennaio scorso, quando il passeggero, nativo di Aradeo, del volo Ryanair FR8885, in partenza da “Orio al Serio” alle ore 08.35 e con arrivo previsto a Brindisi Casale alle 10.15, giunto all’aeroporto di Bergamo apprese, dopo una lunga e stressante attesa nell’area imbarchi e senza ricevere alcuna informazione circa le cause e la durata del ritardo, che il volo era stato definitivamente cancellato. Nonostante le sue rimostranze alla biglietteria della compagnia irlandese, gli fu proposta la riprotezione solo sul volo in partenza ben due giorni dopo.

Il passeggero, di professione consulente aziendale, perse così due importanti appuntamenti lavorativi nel Salento, da tempo programmati. Inoltre, pur avendo avvisato del mancato arrivo l’albergo di Galatina in cui aveva prenotato una stanza, fu comunque costretto a pagare, per le due notti non godute, 180,00 Euro. In risposta al reclamo per ottenere il riconoscimento del risarcimento, la compagnia motivò la cancellazione del volo per condizioni atmosferiche avverse a Brindisi, così disconoscendo il diritto alla compensazione pecuniaria.

Durante la causa, tuttavia, è stata fornita prova dell’operatività dell’aeroporto brindisino in quel giorno, tant’è che, negli stessi orari in cui era previsto l’arrivo del volo cancellato, erano regolarmente decollati e atterrati altri aeromobili. Con la sentenza del Giudice di Pace, il paseggero rimasto “a terra” si vede riconosciutop il risarcimento del costo del biglietto e della prenotazione in hotel. L’avvocato Gallotta, segretario di Codici Lecce e responsabile dello sportello nazionale disservizi aerei Codici su whatsapp (338.4804415), evidenzia che “questa pronunzia conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale che, prendendo le mosse dal Regolamento CE 261/2004, riconosce ai passeggeri vittime di cancellazioni e ritardi non soltanto gli indennizzi per importi che variano tra 250 e 600 Euro, in base alla lunghezza della tratta, ma anche il rimborso per le spese sostenute in conseguenza dell’evento imputabile alla compagnia”.

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