LECCE- “Dopo aver letto alcuni articoli di stampa nei giorni scorsi tengo a precisare che il giudizio in Cassazione, il cui esito non è noto né è possibile prevedere, riguarda una questione di mero principio, importante sul piano del diritto ma ormai irrilevante perché superata, sul piano degli effetti, dai fatti verificatisi dopo la proposizione del ricorso,” così il prof Ernesto Sticchi Damiani, difensore del raggruppamento CCC Aleandri- Igeco.
“La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi se, in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato che nel 2014 ha accertato l’illegittimità della procedura senza però annullarla, residuasse comunque in capo ad Anas il potere di rimuovere in autotutela l’aggiudicazione e di sciogliere il contratto nel frattempo sottoscritto con il Raggruppamento aggiudicatario.
Tale questione è ormai del tutto inattuale e superata perché Anas ha già esercitato quel potere di autotutela, che poi tuttavia sia il TAR sia il Consiglio di Stato hanno prontamente travolto in sede giurisdizionale, confermando l’aggiudicazione e il contratto già in essere in capo all’ATI CCC.
Il problema attuale, quindi, non è se Anas potesse in passato esercitare il potere di autotutela, cosa che è già avvenuta, bensì se possa farlo nuovamente oggi e sulla base di quale più convincente motivazione sotto il profilo dell’interesse pubblico, del risparmio di spesa e del grado di affidabilità dei soggetti che dovranno eseguire l’appalto, considerato anche che la normativa sopravvenutavieta oggi espressamente l’esercizio dell’autotutela ove sia decorso il termine di 18 mesi dalla data di adozione dell’atto da autoannullare, termine nel caso di specie abbondantemente trascorso. Da ciò il rilievo che, indipendentemente dall’esito del giudizio in Cassazione, una seconda autotutela di Anas sarebbe chiaramente per più profili illegittima”