LECCE- Natale, regali regali, regali… la corsa non è ancora finita perché ci sono i ritardatari , quelli che attendono l’occasione, gli indecisi. Ma per chi il regalo lo ha già fatto oppure lo ha già ricevuto occhio a quelli che sono i diritti del consumatore, perché può capitare che non funzioni bene, o sia della taglia sbagliata. L’Aduc , l’associazione che tutela l’acquirente rende noto ciò che si può e che non si può fare.
Se un bene e’ guasto o non corrisponde a ciò che è descritto sulla confezione, ci si potrà avvalere di diverse forme di garanzia: il venditore, a sua scelta, dovrà riparare o sostituire il bene entro “tempi congrui”, da pattuire insieme al consumatore. Se la riparazione o la sostituzione non fossero possibili, si ha diritto alla restituzione dei soldi. Questa garanzia è valida 2 anni, ma il difetto deve essere segnalato al venditore entro 2 mesi dalla scoperta.
2. Garanzia del produttore. Questa e’ una garanzia contrattuale, e per sapere ciò che ci è dovuto dal produttore e quindi dai suoi centri di assistenza, si dovra’ leggere attentamente il contratto di garanzia acquistato insieme al bene (di solito, lo si trova all’interno della confezione).
Se invece si vuole esercitare il diritto di recesso (o ripensamento), la legge distingue tra i seguenti casi:
1. Per gli acquisti fatti in negozio, la legge non prevede alcun diritto di recesso. In altre parole, una volta acquistato il bene, non si può pretendere che il venditore lo cambi, a meno che non fosse stato pattuito al momento dell’acquisto.
2. Per gli acquisti fatti a distanza (via Internet, telefono, ecc.) o fuori dai locali commerciali (per posta, a domicilio, negli alberghi, ecc.) (2), la legge da’ diritto al recesso entro 14 giorni dall’acquisto oppure dal giorno in cui si riceve il bene. Solitamente, le modalita’ di recesso sono previste nel contratto di acquisto. Per sicurezza, e’ comunque consigliabile esercitare il recesso con una lettera raccomandata a/r ed eventualmente rispedire il bene tramite assicurata.
Se il produttore o il venditore non rispetta questi diritti, sara’ necessario intimare il dovuto tramite una lettera raccomandata a/r di messa in mora (3) e fare una segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (4). Eventualmente, si dovrà ricorrere al Giudice di Pace (5) per ottenere il dovuto, anche senza avvocato per importi inferiori a 1.100 Euro.