LECCE-Nella partita tra Autogestioni e Acquedotto Pugliese, sul piatto l’annoso problema dei morosi e della sospensione del servizio idrico, il Tribunale di Maglie segna un punto a favore di AQP.
La sentenza 1366 del giudice Accogli ha sottolineato la correttezza della condotta di Acquedotto Pugliese riconoscendo il rispetto del principio di “buona fede contrattuale”: ciò significa che è legittimo l’addebito delle somme per consumi del servizio idrico integrato in capo alle Autogestioni e, quindi, il taglio della fornitura per mancata corresponsione all’AQP degli importi fatturati.
Il contenzioso parte da lontano, dal 2012 quando le Autogestioni avevano impugnato i provvedimenti di sospensione del servizio, adottati da AQP, tutti rigettati dal Tribunale di Lecce, a causa di ingenti morosità non evase, in base ad un presunto diritto non soddisfatto, a sottoscrivere la transazione tra AQP e IACP di Lecce. Le stesse Autogestioni avevano fatto ricorso alla magistratura e già con la sentenza n.123 di quest’anno 2015 il Tribunale di Lecce aveva stabilito la correttezza dell’accordo transattivo stipulato nel 2010 tra Acquedotto Pugliese ed ex IACP Lecce, stabilendo il diritto per AQP al riaddebito alle Autogestioni delle somme di competenza.
“Il Tribunale di Maglie – sottolinea AQP – ha rafforzato questo principio giurisprudenziale, ribadendo la correttezza dell’operato dell’AQP SpA, stigmatizzando l’artificiosità delle pretese delle Autogestioni, prive del carattere della buona fede. E’ opportuno ricordare che la morosità incolpevole di singoli utenti è già salvaguardata dallo strumento del bonus idrico e che il Metodo Tariffario nazionale fa gravare sulle bollette dei cittadini “in regola” (fortunatamente, in Puglia, la grande maggioranza) anche il costo delle morosità non recuperate. Perseguendo le morosità “colpevoli” – conclude AQP – salvaguarda pertanto soprattutto l’equità delle bollette a carico di tutti gli altri cittadini”.