LECCE- Nuova sentenza di condanna per il Comune di Lecce: per il Giudice di Pace l’amministrazione è responsabile dei danni provocati dal manto stradale dissestato se non prova di aver predisposto le necessarie segnalazioni di pericolo. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Lecce, Avv. Giuseppe Paparella, con una recente sentenza, la n. 812/15 del 4 febbraio, con cui è stata accolta totalmente la domanda di risarcimento dei danni subiti dall’auto di proprietà di un automobilista leccese che, nel percorrere Viale Papa Giovanni Paolo II, incappava in una profonda buca presente sul manto stradale.
In particolare, con la sentenza il Giudice di Pace ha condannato il Comune di Lecce, proprietario del tratto di strada percorso dall’automobilista (rappresentato in giudizio dall’Avv. Alfredo Matranga), rilevando preliminarmente come, da un lato, la più recente giurisprudenza della Cassazione sia tendenzialmente orientata a considerare a tutti gli effetti l’ente proprietario della strada responsabile, in qualità di custode, per i danni provocati da beni pubblici e, dall’altro, l’art. 14 del Codice della Strada impone all’ente proprietario della strada l’obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente la sede stradale.