Legale

Pensione di inabilità civile (100%)

Pensione di inabilità civile

La pensione di inabilità è stata istituita con la legge n. 118 del 30 marzo 1971, articolo 12 .
Ne possono beneficiare gli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che versino in stato di bisogno economico.

Requisiti

Per avere la pensione di inabilità occorre:

  • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
  • essere cittadini italiani o UE residenti in Italia, o cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • avere il riconoscimento di un’invalidità civile pari al 100%;
  • avere un reddito annuo personale non superiore a Euro 16.449,85

Cumulo

La pensione è compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità (assegni ordinari d’invalidità, pensioni di inabilità, ecc.) ed è compatibile anche con l’eventuale attività lavorativa. Però, se svolgendo anche un’attività lavorativa si supera il reddito allora ciò comporta la sospensione dell’erogazione della provvidenza economica.
La provvidenza spetta per intero anche se chi ne ha diritto è ricoverato in istituto a spese dello Stato o di altro ente pubblico.

Importo e limiti di reddito

La pensione di inabilità viene corrisposta per 13 mensilità e per l’anno 2014 l’importo è pari a Euro 279,19 mensili.
Come accennato prima, il presupposto per l’erogazione della provvidenza economica è lo stato di bisogno del richiedente, ossia non avere un reddito superiore a euro 16.449,85. Qualora si dovessero superare anche temporaneamente i limiti reddituali, l’erogazione viene sospesa.
I limiti di reddito vengono rivisti annualmente sulla base dell’indice Istat.

Non rientrano nel calcolo dei redditi, quelli derivanti da:

  • pensioni, assegni o indennità derivanti da invalidità per qualsivoglia causa, anche di guerra;
  • rendite inail di inabilità permanente assoluta o parziale;
  • assegni per l’assistenza personale continuativa;
  • rendite per il caso di morte;
  • indennizzo derivante da vaccinazioni o da emotrasfusioni;
  • unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.

Al compimento dei 65 anni, la pensione di inabilità si trasforma automaticamente il assegno sociale che non può essere di importo inferiore a quanto prima percepito.
Inoltre, a decorrere dall’1 gennaio 2002 i soggetti di età pari o superiore a 60 anni, in condizioni particolari di reddito, possono avere l’integrazione dell’importo mensile fino a € 631,87.

Domanda

La domanda va presentata all’ Inps solo per via telematica o tramite uno degli enti di Patronato, allegando la certificazione medica. La pensione viene erogata dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità.

 

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