Cronaca

La pronuncia del Tar di Lecce: “Il Cosap non può avere effetto retroattivo”

LECCE- La recente modifica al Regolamento COSAP (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) della Provincia di Lecce – in virtù della quale è escluso per le società di produzione di energia fotovoltaica che abbiano operato l’allaccio alla rete elettrica nazionale il pagamento di un canone meramente forfetario – non può avere effetto retroattivo e dunque applicarsi alle annualità precedenti alla sua entrata in vigore.

Lo ha deciso il TAR Lecce, accogliendo il ricorso della Società Fotowatio Italia Galatina Srl, difesa dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Carsten Steinhauer, proposto avverso l’atto con cui la Provincia di Lecce applicava, in via retroattiva, la descritta modifica al Regolamento COSAP (intervenuta in data 29 aprile 2013).

Dunque, la Società ricorrente dovrà corrispondere alla Provincia di Lecce, relativamente alle annualità precedenti all’entrata in vigore della modifica regolamentare, un canone meramente forfetario, così come stabilito dal Regolamento COSAP nella sua originale formulazione.

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