LECCE- Si chiama “Overbooking”, letteralmente “sovraprenotazione”, ed è la spiacevole situazione in cui ci si può trovare al momento di prendere l’aereo. Una doccia fredda che potrebbe rovinare le vacanze anche ai tanti salentini che, stando ai dati sulle partenze e nonostante la crisi, hanno prenotato per questi giorni festivi che si prolungano fino al primo maggio.
Un passeggero può sentirsi dire che i posti sono terminati, anche se è munito di biglietto e se la prenotazione è stata confermata. E questo può succedere in Italia come in tutta l’Unione Europea. È una pratica che quasi tutte le compagnie aeree adottano, ma l’Aduc, Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, spiega quali sono i diritti dei viaggiatori e le accortezze salva-vacanza. In caso di overbooking la compagnia aerea deve offrire al passeggero una delle seguenti scelte:
* Rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio di cui non si è usufruito oppure, in alternativa, un nuovo volo con partenza il prima possibile o in data successiva piu’ conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili.
* Assistenza, ovvero:
– pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
– adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu’ pernottamenti;
– trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
– due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
(l’assistenza va data in precedenza alle persone con mobilita’ ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonche’ ai bambini non accompagnati).
* Compensazione pecuniaria di:
– euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 Km;
– euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli internazionali tra 1.500 e 3.500 km;
– euro 600 per i voli internazionali superiori a 3.500 km.
Se al passeggero viene offerta la possibilita’ di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi, rispetto al volo prenotato, rispettivamente le due, le tre o le quattro ore, la compagnia puo’ ridurre queste compensazioni del 50%.
La compensazione va pagata in contanti, con assegno bancario o con bonifico oppure, in accordo col passeggero, con buoni viaggio e/o altri servizi.
Non solo: il viaggiatore può comunque avanzare una richiesta di rimborso del danno ulteriore, soggettivo, subito a causa del disservizio ed ha diritto a recuperare la differenza di prezzo se viaggia in una classe inferiore a quella prenotata. Il passeggero non e’ tenuto a chiedere i risarcimenti e i servizi elencati perche’ devono essere erogati dalla compagnia aerea che deve informare i passeggeri dei loro diritti.
Turista avvisato, mezzo rimborsato.