Cronaca

Uffici giudiziari, Ministero condannato a pagare un rimborso di 700.000 € al Comune

LECCE  –  Il sindaco di Lecce, Paolo Perrone, fa causa al Ministero della Giustizia per il pagamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari ed il presidente del Tribunale, accogliendo il ricorso proposto dal Comune a mezzo dell’Avv. Luigi Quinto, ha ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare la somma di € 700.000 a titolo di rimborso spese anticipate dal Comune.

Tali somme costituiscono una obbligazione dovuta come illustrato nel ricorso atteso che in base alla normativa vigente il Ministero all’inizio dell’esercizio finanziario è tenuto a corrispondere al Comune un acconto sugli oneri sostenuti per il mantenimento degli uffici giudiziari, rapportato a quanto erogato nell’anno precedente.

Si tratta del 70% del contributo versato nel 2012, che, peraltro, non copre per intero le spese sostenute dal Comune. Ed è per questo che il Comune non si è limitato solo ad adire il giudice ordinario per ottenere un’ingiunzione di pagamento con riferimento ad importi liquidi ed esigibili, ma ha introdotto, sempre a mezzo dell’avv. Luigi Quinto, un ulteriore ricorso, questa volta al TAR di Lecce, con il quale chiede che il giudice amministrativo accerti l’obbligo del Ministero di determinare in via definitiva, e in misura ovviamente congrua, l’ammontare del contributo dovuto al Comune di Lecce per le spese di giustizia sostenute dallo stesso Comune, che ammontano a ben € 4.500.000 per ciascun esercizio finanziario.

Sempre per quanto attiene i crediti rivendicati dal Comune di Lecce v’è infatti da ricordare che il Ministero in base alla normativa vigente deve versare importi a saldo per ciascuno esercizio (nella specie 2011 e 2012) oltre alle rate di acconto per l’esercizio in corso. A tutt’oggi il Ministero non ha adempiuto a siffatta obbligazione.

Ma l’importanza del ricorso al TAR non risiede peraltro solo nella richiesta di accertamento del debito del Ministero nei riguardi del Comune, bensì nel mettere in discussione l’attualità del meccanismo normativo risalente al lontano 1941. Non è ammissibile – ha dedotto l’avv. Luigi Quinto – che nel 2013 la regolamentazione dei rapporti finanziari tra Ministero e Comune circa le spese necessarie per gli uffici giudiziari sia disciplinata da una Legge anteriore alla Costituzione repubblicana, che, pur definendo obbligatorie le spese degli uffici giudiziari a carico degli enti locali, consente al Ministero di intervenire a titolo contributivo solo nei limiti delle disponibilità finanziarie in bilancio.

Equivale cioè a dire che il Comune può fallire e non essere in grado di fronteggiare le spese degli uffici giudiziari, nel mentre il Ministero può trincerarsi dietro alle insufficienze del bilancio statale ed in particolare ai limiti dello stanziamento che nel bilancio viene riconosciuto al Ministero della Giustizia. E tutto ciò nel momento in cui queste spese obbligatorie finiscono per gravare essenzialmente sui comuni capoluogo con la revisione delle circoscrizioni giudiziarie. “La verità è che non si possono fare le riforme con … i fichi secchi, ecco perchè nell’interesse del Comune – ha dichiarato l’avv. Quinto – ho sollevato una questione di illegittimità costituzionale della normativa ante Carta costituzionale per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e riparto di competenze tra Stato ed  enti locali avuto riguardo alla non corrispondenza dell’attribuzione delle funzioni e dei relativi trasferimenti finanziari”.

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