Legale

Via Francigena, Palmariggi e Cannole vincono il duello con l’ex Governo

ROMA – Il Comune di Palmariggi e il Comune di Cannole potranno accedere al finanziamento di oltre due milioni di euro stanziato dal PNRR, al fine di recuperare e valorizzare un’importante area del patrimonio culturale salentino, ad alta vocazione turistica: la Via Francigena.

A stabilirlo è stato il Tar Lazio che, con una sentenza delle scorse ore, ha accolto il il ricorso proposto dai due Comuni contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e il Ministero della Cultura, che li avevano invece esclusi dalla procedura, per inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Ma facciamo un passo indietro. Il Comune di Palmariggi, in qualità di ente capofila, insieme al Comune di Cannole, aveva partecipato al cosiddetto “Bando Borghi”, disposto dal Ministero della Cultura nel precedente Governo Draghi. L’avviso pubblico, dedicato ai piccoli borghi storici, era finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del patrimonio storico, artistico e culturale dei piccoli centri italiani.

In particolare, i Comuni di Palmariggi e Cannole avevano richiesto il finanziamento, per un importo di oltre due milioni di euro, per recuperare e valorizzare i percorsi lungo la Via Francigena, al fine di realizzare un reticolo sentieristico strutturato che collegasse i due borghi. La proposta, però, era stata esclusa dalla graduatoria perchè a causa di un problema di funzionamento del sistema informatico, non era stato possibile procedere all’allegazione della delibera del Comune aggregato, ossia quello di Cannole, ma solo di quella del Comune proponente, quello di Palmariggi. Da qui l’impugnazione davanti al tribunale amministrativo da parte dei due enti locali.

Il Tar Lazio, accogliendo le tesi degli avvocati Vincenzo Scalini e Francesco Romano, ha ritenuto illegittima l’esclusione dei due Comuni poiché “sussistevano i presupposti affinché il Ministero della Cultura attivasse il cosiddetto soccorso istruttorio”, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 241/90. Questo istituto, infatti, avrebbe consentito di ovviare al deficit di allegazione senza alcuna alterazione del principio della par condicio tra i concorrenti, garantendo allo stesso tempo la più ampia partecipazione alla procedura.

Di qui il felice esito della vicenda.

Giorgia Durante

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