SURBO- La Seconda Sezione del TAR di Lecce ha respinto il ricorso con cui una Farmacia del Comune di Surbo aveva richiesto la condanna dello stesso Comune e della Regione Puglia al risarcimento dei danni subiti per il ritardato trasferimento della propria sede.
Il Tribunale amministrativo, accogliendo integralmente le tesi del Comune di Surbo, difeso dal Prof. Ernesto Sticchi Damiani, ha ritenuto che le determinazioni adottate dalle Amministrazioni resistenti rispetto alle reiterate istanze con cui la Farmacia aveva, di volta in volta, richiesto il trasferimento della sede prima in una via, poi in un’altra e, infine, nuovamente nella strada originariamente individuata, escludono che l’Amministrazione comunale e regionale abbiano realizzato alcuna condotta colpevole, contraddittoria e/o dilatoria lesiva di posizioni giuridicamente significative della ricorrente.
In altri termini, i Giudici hanno ritenuto insussistente qualsivoglia responsabilità, in quanto sia il Comune che la Regione hanno comunque adottato con adeguata tempistica le rispettive determinazioni nonostante le mutevoli richieste di trasferimento della Farmacia.