Attualità

La morte dell’allora sindaco di Latiano, Zizzi: per la Cassazione fu “infortunio in itinere”

LATIANO – La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’INAIL, condannando l’ente alle spese del giudizio di legittimità, legittimando la sentenza della Corte di Appello Lecce che aveva qualificato come infortunio in itinere l’incidente stradale in cui perse la vita a 42 anni Graziano Zizzi, allora seindaco di Latiano. La vigilia di ferragosto del 2009, Zizzi, con il figlio e altri due parenti, si trovava fuori da Latiano. Intorno a mezzogiorno, fu chiamato più volte al telefono da tre dipendenti comunali che richiedevano la sua presenza in Comune per il rilascio di una carta di identità valida per l’espatrio a un cittadino che ne aveva urgenza. Il Sindaco, accertata l’indisponibilità del Vice Sindaco e del funzionario delegato, disse che quanto prima avrebbe fatto rientro. E così fece. Giunto in prossimità dell’abitato di Latiano, a causa del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, perse il controllo dell’auto, riportando gravissime ferite. Spirò dopo due mesi.

La moglie inoltrò un’istanza all’INAIL per il riconoscimento delle indennità previste a favore dei lavoratori dipendenti, ma l’ente rigettò la domanda non ritenendo che il Sindaco rientrasse tra i soggetti assicurati ai sensi del Testo Unico sugli Infortuni sul Lavoro. Promosso il giudizio innanzi al Giudice del Lavoro, emerse che il Comune di Latiano non aveva versato i contributi previdenziali, contributivi e assicurativi e che non aveva neanche effettuato la denuncia di sinistro, motivo per cui fu sanzionato dallo stesso INAIL. Nonostante fosse stata raggiunta la prova che il defunto fosse rimasto vittima dell’incidente mortale mentre si recava negli Uffici comunali per esplicare una attività connessa al mandato di Sindaco, il Giudice di primo grado rigettò la domanda. Dopo l’appello, la Corte di Lecce stabilì invece che si trattasse di “infortunio lavorativo in itinere” e condannò l’INAIL a corrispondere alla ricorrente le prestazioni assicurative conseguenti al decesso. L’Istituto Nazionale propose ricorso in Cassazione. Ricorso ora dichiarato inammissibile.

A difendere gli interessi degli erediè stato l’avvocato Filomeno Montesardi:

“La pronuncia della Suprema Corte -spiega- ha una portata storica non soltanto perché è la prima del genere in Italia, ma anche e soprattutto perché, a distanza di venti anni esatti dall’entrata in vigore del nuovo Testo Unico sugli Enti Locali, ha stabilito il principio che a tutti i Sindaci degli oltre ottomila Comuni Italiani devono essere versati i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e che la possibilità accordata ai Comuni di stipulare assicurazioni privatistiche è riferita a rischi ulteriori e diversi”.

Articoli correlati

Autisti bus Fse dimenticati: “Piazza Palio? non chiamatelo capolinea”

Redazione

Pino caduto, l’assessora Valli: ” Urge sostituire gli alberi a rischio”

Redazione

Carceri sovraffollate, aprono tre nuovi reparti: “rischio collasso”

Redazione

Riapre il reparto di chirurgia pediatrica al Vito Fazzi, revocato il blocco dei ricoveri

Redazione

Comitato No Tap: i mezzi della multinazionale hanno danneggiato la pineta

Redazione

Fase 3, Piemontese a Emiliano: no a sanzioni economiche per gli spostamenti

Redazione