NARDO’ – Il Tar di Lecce ha annullato la determinazione dirigenziale del 5 novembre 2024, con cui era stato aggiudicato e affidato il servizio previsto dal bando dell’Ambito Territoriale di Nardò relativo all’integrazione scolastica in favore della Cooperativa Socioculturale, con sede a Mira (VE).
La decisione del TAR è giunta a seguito del ricorso promosso dalla Egle Soc. Coop. a.r.l., seconda classificata, rappresentata dal proprio legale rappresentante p.t. Letizia Scordari e difesa in giudizio dall’avv. Fabrizio Mangia.
Il ricorso, fondato su un’unica ma articolata doglianza, ha evidenziato profili di illegittimità nella valutazione dell’offerta economica presentata dall’aggiudicataria. In particolare, la Egle Soc. Coop. ha contestato la mancata indicazione dei prezzi unitari nell’offerta economica della Cooperativa Socioculturale, nonostante tale indicazione fosse espressamente prevista a pena di esclusione dall’art. 23 del bando di gara. A ciò si è aggiunta la contestazione circa l’utilizzo, da parte del seggio di gara, di tre cifre decimali nella valutazione dell’offerta economica, in violazione della stessa disposizione che prescriveva l’uso di due sole cifre decimali.
Ulteriore censura è stata rivolta al metodo di attribuzione dei punteggi economici, che, secondo la parte ricorrente, si sarebbe discostato dai principi enunciati dal Consiglio di Stato, determinando un vizio sostanziale nella procedura di aggiudicazione.
Il Collegio ha accolto integralmente le censure della ricorrente, sottolineando la natura vincolante delle prescrizioni contenute nella lex specialis, le quali non possono essere oggetto di interpretazione discrezionale o successiva modifica, soprattutto quando espresse in termini chiari e inequivoci.
In particolare, il TAR ha evidenziato che la mancata indicazione dei prezzi unitari costituisce un vizio insanabile, confermato peraltro dallo stesso comportamento della controinteressata, che nel corso del giudizio ha cercato di ottenere un’interpretazione “abrogante” della clausola in questione mediante un quesito rivolto alla stazione appaltante, a posteriori e in chiara violazione dei principi di par condicio e trasparenza.
Il Tribunale ha chiarito che la disposizione dell’art. 23 del bando, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della controinteressata, non contrasta con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del nuovo Codice dei contratti pubblici, in quanto non introduce requisiti di partecipazione, ma disciplina esclusivamente le modalità tecnico-procedurali di formulazione dell’offerta.
Alla luce dell’illegittimità accertata, il Tar ha disposto l’esclusione dell’offerta presentata dalla Cooperativa Socioculturale e, conseguentemente, ha accolto la domanda formulata da Egle Soc. Coop. a.r.l. per l’aggiudicazione dell’appalto in suo favore, in virtù dell’art. 124 del Codice del processo amministrativo.
Infine, sia la stazione appaltante che la controinteressata sono state condannate al pagamento delle spese processuali.