Autovelox di Trepuzzi e Cavallino: il giudice di pace annulla altri verbali

SALENTO – Arrivano altre bocciature ai sistemi di rilevazione di velocità a postazione fissa installati per le strade del Salento. Le ultime sentenze, in ordine di tempo, sono state rese dal Giudice di Pace di Lecce che ha annullato altri verbali di contestazione elevati dai Comandi di Polizia Locale dei Comuni di Trepuzzi e
Cavallino per presunti eccessi di velocità. In tutte le circostanze all’automobilista erano state contestate alcune condotte non conformi al Codice della Strada. I cittadini sono ricorsi al Giudice di Pace, assistiti nei rispettivi giudizi dall’Avv. Giulio Serafino, muovendo numerose censure. Per quel che riguarda il tratto di strada della SS 613 Brindisi-Lecce, il Giudice di Pace (dott. R. Carluccio) ha ritenuto meritevoli di accoglimento i rilievi critici proposti dal legale ed, in particolare, con la sentenza n. 2672/23, ha richiamato la previsione normativa di cui all’art. 142 c. 6 del CdS che dispone come “gli automobilisti devono sia essere informati della presenza di una postazione di controllo della velocità prima di transitare davanti alla stessa, onde orientarne la condotto di guida e preavvertirli del possibile accertamento, sia essere posti in condizione di individuare la postazione di controllo della velocità, onde averne contezza del tempo e del luogo della rilevazione stessa”. Pertanto, aderendo anche ai principi espressi dalla Corte di cassazione, le postazioni devono essere oltre che segnalate, anche ben visibili. “Trattasi di due requisiti distinti ed autonomi che devono essere soddisfatti ai fini della legittimità dell’accertamento della velocità”, ha sottolineato ancora il Giudice di Pace leccese. Dello stesso tenore la sentenza n. 2718/23, immediatamente successiva, resa dal GdP (Avv. C. Rochira) e che ha riguardato la S.S. 16, territorio di Cavallino. Anche in questo caso è stata rilevata la illegittimità del verbale, tra i vari motivi, anche in ragione di una “inidonea segnalazione dello strumento di rilevazione”.
Nel corso dei vari processi, invece, “nessuna prova è stata fornita dall’Ente Comunale circa il fatto che in entrambe le circostanze la postazione fosse stata ben
visibile da parte del ricorrente”. Di conseguenza, condividendo le argomentazioni difensive spiegate dall’avvocato Serafino, i Giudici hanno provveduto ad
annullare le multe. “Ancora una volta siamo in presenza di due pronunce utili a ribadire tutti quelli che sono gli obblighi imposti agli organi accertatori posti a tutela dei diritti degli automobilisti – osserva il legale. I Comuni non solo devono osservare rigidi criteri volti all’accertamento effettivo della velocità, ma devono anche provare in giudizio la correttezza dell’iter sanzionatorio. In difetto di siffatta prova – conclude l’avvocato Serafino – il Giudice di Pace ha ritenuto non attendibili gli accertamenti effettuato dai vigili e, di conseguenza, ha proceduto all’annullamento dei verbali”.

 

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