
SALENTO – Un’altra batosta per la Regione Puglia sul fronte ecotassa. La Prima Sezione della Commissione tributaria regionale ha infatti annullato un avviso di accertamento emesso dalla Regione nei confronti del gestore di un impianto pubblico di rifiuti per omesso e tardivo versamento del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti.
La vicenda si riferisce al pagamento della ecotassa per l’anno 2009, sanzionata dalla regione nel 2015. L’Ente aveva contestato alla Cisa, società che gestisce un impianto di trattamento rifiuti urbani a Massafra, il versamento dell’ecotassa in misura ridotta dell’80% in virtù della qualificazione dei rifiuti conferiti in discarica come scarti e sovvalli. Aveva contestato anche il tardivo versamento della quota del tributo relativa ai rifiuti prodotti dal Comune di Taranto che, nel frattempo, aveva dichiarato il dissesto.
La società – difesa dall’avvocato Luigi Quinto – ha impugnato l’avviso di accertamento davanti alla Commissione tributaria rivendicando il diritto al versamento del tributo nella misura ridotta in considerazione della natura dei rifiuti conferiti e contestando la sanzione per ritardato versamento poiché il dissesto dichiarato dal Comune capoluogo aveva reso impossibile il recupero del tributo.
Una tesi condivisa integralmente dalla commissione tributaria regionale che ha riformato la sentenza di primo grado evidenziando l’erroneità dell’operato dell’Ente regionale. In particolare l’avvocato Quinto ha dimostrato che i quantitativi conferiti in discarica nel 2009 erano così contenuti da meritare la premialità. Un aspetto che ha indotto il Giudice ad affermare che i conferimenti possono essere qualificati in termini di “scarti e sovvalli”, in modo tale da ottenere l’applicazione della riduzione prevista per legge.
I giudici baresi hanno poi affrontato anche l’ulteriore questione relativa al ritardo con il quale la concessionaria ha versato l’ecotassa relativa al Comune di Taranto in dissesto, affermando un principio del tutto innovativo e che vale per tutti i gestori che hanno avuto a che fare con amministrazioni locali che hanno dichiarato il dissesto (di recente, in provincia di Lecce il Comune di Casarano ed il Comune di Melissano); i comuni non potranno essere chiamati a risarcire i gestori per il ritardo con il quale hanno rimborsato il tributo.
Il nodo del ritardato pagamento deve far leva sulla legge regionale 25 del 2007 in base alla quale i gestori che dimostrano di essersi attivati per il recupero delle somme, infatti, non sono tenuti al versamento della sanzione relativa al tributo non versato nei tempi prescritti.
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