“Tute ed amianto”, ricorso respinto: in assenza del nesso causale, nessuna responsabilità per il datore di lavoro

BRINDISI – Con sentenza dello scorso 22 settembre il Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, accogliendo le tesi dell’Avv. Daniele Montinaro ha rigettato il ricorso con il quale gli eredi di un lavoratore, deceduto per un mesotelioma pleurico, richiedevano alla Cassa Edile di Brindisi un risarcimento danni di oltre 2 milioni di euro.

I ricorrenti sostenevano che il dipendente della Cassa Edile, addetto allo sportello, sarebbe stato esposto all’assunzione attraverso le vie respiratorie della polvere di amianto sprigionata in una azienda dalla lavorazione dei prodotti della stessa e veicolata dalle tute indossate dagli operai che entravano negli uffici della Cassa Edile.

“Per configurare una responsabilità del datore di lavoro non è sufficiente che nello svolgimento del rapporto di lavoro si sia verificato un evento dannoso in pregiudizio del lavoratore …, ma occorre che tale evento sia ricollegabile ad un comportamento colposo del datore di lavoro”.

Per l’Avv. Montinaro: “una sentenza che con chiarezza definisce il percorso ed i requisiti per la configurabilità della responsabilità del datore di lavoro rispetto ad un evento dannoso in pregiudizio del lavoratore. In assenza di prova sia del nesso causale che della violazione di legge, non può configurarsi alcuna responsabilità.””

 

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