SALENTO- In periodi di scarsa liquidità può essere opportuno valutare gli effetti finanziari che possono derivare dalla “gestione” di un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate. I parametri che occorre a tal fine considerare sono:
– la somma richiesta;
– i tempi di pagamento;
– il possibile esito della causa.
A tal fine è stata predisposta, in forma semplificata, la “road map” dell’avviso di accertamento che può cambiare a seconda delle scelte che il contribuente farà sulla “gestione dell’avviso di accertamento”.
Le strade che può intraprendere sono:
1. accettare passivamente i contenuti e gli effetti dell’avviso di
accertamento;
2. presentare accertamento con adesione (se non vi è invito a
comparire);
3. ricorre in commissione tributaria.
Nel primo caso (acquiescenza), l’unica agevolazione che la legge riconosce e’ una riduzione delle sole sanzioni a patto che si versi il tutto in due o quattro anni.
Nel secondo caso, il contribuente presenta accertamento con adesione e, se ritiene, paga quanto concertato con l’Agenzia delle Entrate usufruendo di una possibile riduzione della pretesa tributaria e di un termine di ulteriori 90 giorni.
Nel terzo caso, cioè di ricorso in commissione tributaria (che si verifica anche a seguito di esito negativo dell’adesione), indipendentemente dall’aspetto di merito, il contribuente vedrà notevolmente dilatati i tempi
in cui sarà chiamato a versare il dovuto. I tre gradi di giudizio, infatti, possono arrivare a 10 anni. In caso di esito positivo del giudizio o accoglimento delle sospensive in CTP e CTR il dovuto, nel corso degli anni, puo’ essere zero.
24/2/2021
Altra possibilità è quella che nelle more dei processi intervenga un condono atto a definire le liti fiscali pendenti (si tenga conto che secondo la Commissione europea è l’unica tipologia di condono compatibile con la normativa comunitaria).